Cassa integrazione Covid-19, addio al computo del fruito

Pubblicato il 05 ottobre 2020

In ossequio alle previsioni dell'art. 1 del Decreto Agosto, l'Istituto previdenziale conferma la possibilità di richiedere l'accesso alle 18 settimane di integrazione salariale per eventi connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, indipendentemente dal periodo effettivamente fruito in precedenza.

Invero, le disposizioni in materia di integrazione salariale emanate dal Governo introducono un nuovo strumento, scollegato dal precedente, che libera le richieste dalla verifica del periodo effettivamente fruito nelle precedenti domande.

In tal senso, sia con riferimento alle istanze di accesso presentate in ragione delle precedenti disposizioni che alla richiesta delle ulteriori nove settimane (Covid-19 con fatturato), sino al massimo complessivo di 18, si dovrà tener conto esclusivamente del periodo autorizzato e della sua decorrenza temporale.

Per quanto concerne le settimane richiedibili, suddivise in due tranche di uguale durata, si dovrà tener conto dei periodi successivi, già richiesti, che comprendano settimane successive al 13 luglio 2020. In tal caso, le predette settimane, ancorché autorizzabili secondo una disciplina legislativa diversa, andranno a ridurre il numero delle prime nove settimane richiedibili.

Le nuove disposizioni estendono la fruibilità dei trattamenti di integrazione salariale per eventi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 a tutti i lavoratori in forza alla data del 13 luglio 2020.  

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