Con l’ordinanza n. 10815 depositata il 23 aprile 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, torna a pronunciarsi sul rapporto tra regolarità contributiva continuativa e fruizione dei benefici previdenziali previsti dall’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006.
La decisione affronta un tema di particolare rilievo pratico per imprese, consulenti del lavoro e professionisti dell’area giuslavoristica: la perdita degli sgravi contributivi in presenza di un DURC negativo, anche quando l’irregolarità contributiva riguarda importi contenuti oppure posizioni previdenziali differenti rispetto ai lavoratori per cui era stata richiesta l’agevolazione.
L’ordinanza conferma un orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità in materia di regolarità contributiva quale requisito necessario e continuativo per l’accesso alle agevolazioni contributive.
La controversia trae origine da un avviso di addebito con cui l’INPS ha richiesto a una Srl il pagamento di 4.060,57 euro per il recupero di sgravi contributivi riferiti al mese di dicembre 2017.
L’Istituto aveva emesso un DURC negativo nel febbraio 2018 a causa di irregolarità contributive non regolarizzate entro il termine previsto dalla normativa.
In particolare, l’irregolarità riguardava somme dovute alla Gestione Separata relative a lavoratori autonomi iscritti alla medesima gestione e non i contributi riferiti ai lavoratori subordinati destinatari dell’agevolazione contributiva.
In primo grado, il Tribunale di Milano aveva accolto l’opposizione proposta dalla società contribuente.
La Corte d’Appello di Milano ha successivamente riformato la decisione, ribadendo che la regolarità contributiva rappresenta un requisito essenziale per la fruizione delle agevolazioni previdenziali.
La controversia esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda l’interpretazione dell’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, disposizione che subordina la fruizione dei benefici contributivi al possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Secondo la normativa, il datore di lavoro deve mantenere una regolarità contributiva costante per poter accedere agli sgravi previdenziali e conservarli nel tempo.
Il D.M. 30 gennaio 2015 disciplina la procedura di verifica della regolarità contributiva.
In presenza di omissioni, l’INPS deve inviare un invito a regolarizzare, concedendo un termine di 15 giorni per il pagamento. Durante tale periodo, il rilascio del DURC resta sospeso. Se la regolarizzazione non avviene entro il termine previsto, viene emesso un DURC negativo con conseguente perdita delle agevolazioni contributive.
Nel ricorso per cassazione, la società sosteneva che l’omissione contributiva fosse stata successivamente sanata e contestava la rilevanza dell’irregolarità, ritenuta di importo limitato.
La difesa evidenziava inoltre che il debito riguardava sanzioni e interessi collegati alla Gestione Separata e non i contributi relativi ai lavoratori agevolati. La società contestava anche che l’esonero previsto dalla Legge n. 190/2014 potesse essere qualificato come ordinario beneficio contributivo soggetto al requisito del DURC.
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del DURC negativo emesso dall’INPS, evidenziando che la regolarizzazione contributiva era avvenuta oltre il termine di 15 giorni previsto dal D.M. 30 gennaio 2015 .
Secondo i giudici, il pagamento tardivo dell’omissione contributiva comporta la decadenza dagli sgravi contributivi per mancanza del requisito della regolarità contributiva, che deve sussistere in modo continuo durante tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.
L’ordinanza chiarisce inoltre che anche irregolarità contributive di importo contenuto possono impedire il rilascio del DURC regolare.
La normativa vigente non prevede infatti un criterio di proporzionalità tra ammontare del debito e perdita del beneficio. La Corte ribadisce quindi il principio della continuità della regolarità contributiva quale condizione essenziale per accedere agli sgravi previdenziali.
La Corte di Cassazione, nella sua disamina, richiama il proprio orientamento consolidato, già espresso nelle sentenze Cass. n. 27107/2018 e Cass. n. 30273/2024, precisando che il DURC non ha natura costitutiva ma funzione esclusivamente certificativa della regolarità contributiva dell’impresa.
Secondo i giudici, il documento attesta una situazione previdenziale già esistente e non attribuisce autonomamente il diritto alle agevolazioni contributive. Resta comunque possibile la verifica giudiziale della reale posizione contributiva, anche in presenza di contestazioni relative al rilascio del DURC.
La Corte ha infine escluso che gli esoneri introdotti dalla Legge n. 190/2014 possano essere sottratti all’applicazione dell’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006.
Secondo i giudici, il requisito del DURC regolare si applica in via generale a tutte le agevolazioni contributive, comprese le misure di decontribuzione previste per le nuove assunzioni.
La Suprema Corte, dunque, conferma che:
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10815/2026 conferma un’interpretazione rigorosa dell’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006.
La decisione evidenzia che la regolarità contributiva deve essere mantenuta in modo costante per conservare gli sgravi previdenziali. Per le imprese diventa quindi essenziale monitorare tempestivamente la propria posizione contributiva ed evitare irregolarità che possano determinare la perdita delle agevolazioni.
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