Cassazione divisa sul riconoscimento del rimborso delle spese generali

Pubblicato il 14 marzo 2011 Non sussiste univocità di interpretazioni da parte dei giudici della Cassazione sulla maggiorazione di diritti ed onorari pari al 12,5% come rimborso delle spese generali dell'avvocato, in caso di controversie intentate dai professionisti verso i clienti per mancato pagamento degli onorari spettanti. A distanza di soli quattro mesi la seconda sezione della Corte ha deciso per due posizioni completamente diverse. I procedimenti riguardavano entrambe quello previsto dall'articolo 28 della legge 794/142 che si attiva con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario competente per la lite.

Con pronuncia n. 24081/2010 la Corte ha negato all'avvocato il rimborso delle spese generali del 12,5% sugli onorari ed i diritti ritenendo che, nel procedimento ex legge 794/42, il giudice non può sostituirsi nella determinazione della somma al richiedente e quindi liquidare un importo maggiore di quello indicato nell'atto. Quindi se l'avvocato non fa espressa richiesta di tali somme, il giudice non può riconoscerle automaticamente.

Opposta la pronuncia n. 2170 del 2011 in cui i giudici hanno deciso per l'erogazione delle spese generali al legale anche in assenza della richiesta espressa, sostenendo che il riconoscimento diviene automatico nel momento in cui si verifica la condanna alle spese di lite.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Tutela penale degli animali: legge in vigore

02/07/2025

Pensione con sistema contributivo: opzione da inviare all’INPS per iscritto

02/07/2025

730/2025, nuovi criteri per controlli preventivi sui rimborsi fiscali

02/07/2025

Patente a crediti: dal 10 luglio nuove funzionalità nel portale INL

02/07/2025

Sicurezza sul lavoro: novità dal nuovo accordo interconfederale

02/07/2025

CCNL Metalmeccanica cooperative - Verbale di incontro del 24/6/2025

01/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy