Cassazione e Consiglio di stato discordanti sul termine delle cause di servizio

Pubblicato il 29 novembre 2011 Con sentenza n. 23610 depositata lo scorso 11 novembre 2011, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di causa di servizio e di equo indennizzo per il soggetto che si sia infortunato durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, per azionare le relative cause non sarebbe sussistente alcun termine perentorio essendo sufficiente, a prescindere dal decorso dei 6 mesi, solo il nesso causale tra l’evento occorso durante il servizio e l’insorgenza della patologia.

Tale pronuncia si pone in contrasto rispetto ad un recente parere del Consiglio di stato – n. 23610 del 21 novembre 2011 – con cui, per contro, è stato affermato che, in ogni caso, resta fermo il periodo di 6 mesi, trascorso il quale il diritto il riconoscimento della causa di servizio è dell'equo indennizzo decade. In tale contesto, il termine di decorrenza va individuato nel giorno in cui il lavoratore infortunato venga a conoscenza del collegamento tra la patologia di cui soffre e l'infortunio che gli è capitato sul lavoro.
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