Cassazione, FORMAT per l’invio degli atti digitalizzati

Pubblicato il 02 novembre 2020

Si segnala la pubblicazione, sul sito istituzionale della Corte di cassazione, del FORMAT per l’invio degli atti digitalizzati messo a punto alla luce del Protocollo di intesa per la digitalizzazione degli atti nei processi civili davanti alla Suprema corte.

Il Protocollo - siglato il 27 ottobre 2020 tra la Corte Suprema, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, l’Avvocatura dello Stato e il Consiglio Nazionale Forense – è volto a favorire l’avvio del PCT anche in Cassazione.

A tal fine, le parti hanno concordato, ritenendolo di estrema utilità, che gli atti processuali già depositati dalle parti in modalità analogica siano resi su supporto informatico, affinché possano, in un primo momento (prima dell’adozione del decreto ai sensi dell’art. 16-bis), comma 6 del DL n. 179/2012), essere veicolati in via telematica e così resi disponibili ai magistrati.

In un secondo momento (dopo l’adozione del decreto in oggetto), gli atti potranno essere inseriti nell’applicativo ministeriale che sarà nella disponibilità dei magistrati in servizio presso le sezioni civili della Cassazione e della Procura Generale.

Il Protocollo, nel dettaglio, indica il contenuto del provvedimento di fissazione di udienza e le modalità di invio degli atti dei difensori.

Madalità di invio degli atti dei difensori

Il FORMAT pubblicato oggi, 2 novembre, costituisce la modalità per la trasmissione di copia informatica degli atti processuali del giudizio civile di legittimità, appunto ai sensi del menzionato Protocollo di intesa.

Viene spiegato, che la trasmissione dovrà avvenire dall’indirizzo PEC, risultante da RE.G.IND.E., dei mittenti Avvocati e Avvocati dello Stato e dall’indirizzo PEC della Segreteria della Procura generale presso la Corte di Cassazione all’indirizzo PEC della Cancelleria della singola Sezione della Corte di Cassazione (di cui all'apposito Allegato A) indicando, nell’oggetto della PEC, la data dell’udienza o dell’adunanza ed il numero di Registro Generale del ricorso, secondo il format individuato.

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