Cassazione: il nuovo indirizzo rispetta la ratio dell’assegno divorzile

Pubblicato il 29 gennaio 2018

Con sentenza n. 2042/2018, la prima sezione civile di Cassazione si è pronunciata in ordine ad una causa per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadendo il nuovo orientamento di legittimità per quel che concerne l'assegno di divorzio (introdotto con la decisione n. 11504/2017) e fornendo alcune precisazioni col dichiarato fine di “comprendere meglio il senso del nuovo indirizzo”.

Secondo la Corte, in particolare, la nuova posizione giurisprudenziale - che, si rammenta, collega il diritto all’assegno di divorzio alla mancata autosufficienza economica dell’ex coniuge al posto del criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - indica un parametro più rispettoso della ratio e più consono alla lettera dell’articolo 5 della Legge n. 898/1970 sul divorzio.

Tenore di vita non rileva sull’an

Questo in quanto il sesto comma del citato articolo “nella prima fase sull’an non prevede nessuna comparazione delle condizioni economiche dei coniugi e non fa rifermento alcuno al tenore di vita pregresso, orientando l’indagine alla sola situazione del coniuge richiedente, senza alcun riferimento, in questa fase, a quella dell’altro coniuge”.

Difatti, l’espressione “tenore di vita” è utilizzata nel comma nono dello stesso articolo, contenente una disposizione “palesemente processuale”, in cui viene precisato che i coniugi, all’udienza presidenziale, presentano dichiarazioni dei redditi o altra documentazione sul loro patrimonio.

Ne discende – si legge nella sentenza n. 2042 del 26 gennaio 2018 – che il tenore di vita non è quello comune, ma quello di ciascun coniuge e viene in considerazione al momento dell’assunzione dei provvedimenti provvisori.

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