Cassazione, Irap e professionisti: altra pronuncia, altro orientamento

Pubblicato il 04 novembre 2010 Ancora un ripensamento della Cassazione sull’Irap per gli studi associati. I supremi giudici, sconfessando quanto ritenuto nella pregressa ordinanza 22212/2010, che imponeva l’Irap ex lege agli studi associati di professionisti prescindendo dall’autonoma organizzazione (in quanto soggetti strutturalmente organizzati), con sentenza 22386, depositata il 3 novembre 2010, hanno stabilito che lo studio associato è soggetto all’Irap in via di principio, tuttavia il professionista è esente dall’imposta citata se dimostra “che il reddito sia derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati”.  

Dunque, se si dimostra l’assenza di reciproca collaborazione non si deve l’Irap; se, al contrario, all’interno dello studio sussiste autonoma organizzazione e ci si avvale della collaborazione e della competenza reciproca, ossia della sostituibilità tra colleghi, per espletare incombenze, il reddito è assoggettabile, in quanto prodotto dalla professionalità di tutti gli associati.  
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy