Cassazione: l’avviso di parcella può valere come accordo sul compenso

Pubblicato il 03 luglio 2025

In assenza di un accordo scritto tra le parti, la produzione in giudizio degli avvisi di parcella da parte del cliente può valere come equipollente della forma scritta del compenso.

Avviso di parcella vincolante secondo la Cassazione

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, Seconda Sezione civile, nel testo dell'ordinanza n. 15631 dell’11 giugno 2025, nel tornare a pronunciarsi in tema di validità dell'accordo sui compensi tra avvocato e cliente e ruolo giuridico dell’avviso di parcella nella determinazione convenzionale del corrispettivo.

La pronuncia chiarisce i limiti applicativi dell’art. 2233 del Codice civile, secondo cui, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", pena la nullità.

Il caso esaminato dalla Cassazione

Nel caso esaminato, due avvocati avevano richiesto alla loro ex cliente il pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella già corrisposta (€ 56.371,76), contestando la validità di tale importo come compenso concordato.

Le Corti di merito, confermate dalla Cassazione, hanno respinto la pretesa ritenendo che la somma fosse stata concordata tra le parti, anche in assenza di un contratto sottoscritto, sulla base degli avvisi di parcella e della corrispondenza intercorsa.

L’avviso di parcella come proposta contrattuale  

La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’invio della parcella produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., allorché perviene al destinatario il quale, a meno che detta parcella non sia stata redatta conformemente ad un precedente accordo tra le parti, può accettarla o rifiutarla.

In particolare, viene citata la sentenza n. 15376/2000, secondo cui l’invio della parcella ha efficacia giuridica ex nunc se accettata dal cliente, anche implicitamente.

Qualora, quindi, il cliente, parte ricevente, non contesti espressamente il contenuto dell’avviso o lo utilizzi in giudizio, tale comportamento può assumere valore negoziale equivalente alla sottoscrizione del contratto, purché emerga una chiara volontà di accettazione.

Il requisito della forma scritta ad substantiam

Secondo l’art. 2233 c.c., come detto, l’accordo sui compensi tra avvocato e cliente è nullo se non redatto in forma scritta. Tuttavia, la Cassazione, richiamando la sentenza n. 1525/2018, ha ribadito che:

“in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona "ex nunc" il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali”.

In altri termini, la produzione in giudizio di una scrittura privata non sottoscritta da entrambe le parti può valere come equipollente della forma scritta, a condizione che:

Nel caso di specie, è stata ritenuta valida la pattuizione basata sugli avvisi di parcella redatti dai professionisti e utilizzati dalla cliente nel procedimento.

Difatti, la pattuizione del compenso in forma scritta aveva trovato un equipollente nella produzione, da parte della attuale contro-ricorrente, degli avvisi di parcella, “redatti” dai ricorrenti.

La Corte di Cassazione, in conclusione, ha confermato la valenza negoziale dell’avviso di parcella, attribuendogli efficacia giuridica nei limiti previsti dalla normativa civilistica.

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