In assenza di un accordo scritto tra le parti, la produzione in giudizio degli avvisi di parcella da parte del cliente può valere come equipollente della forma scritta del compenso.
Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, Seconda Sezione civile, nel testo dell'ordinanza n. 15631 dell’11 giugno 2025, nel tornare a pronunciarsi in tema di validità dell'accordo sui compensi tra avvocato e cliente e ruolo giuridico dell’avviso di parcella nella determinazione convenzionale del corrispettivo.
La pronuncia chiarisce i limiti applicativi dell’art. 2233 del Codice civile, secondo cui, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", pena la nullità.
Nel caso esaminato, due avvocati avevano richiesto alla loro ex cliente il pagamento di una somma ulteriore rispetto a quella già corrisposta (€ 56.371,76), contestando la validità di tale importo come compenso concordato.
Le Corti di merito, confermate dalla Cassazione, hanno respinto la pretesa ritenendo che la somma fosse stata concordata tra le parti, anche in assenza di un contratto sottoscritto, sulla base degli avvisi di parcella e della corrispondenza intercorsa.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’invio della parcella produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., allorché perviene al destinatario il quale, a meno che detta parcella non sia stata redatta conformemente ad un precedente accordo tra le parti, può accettarla o rifiutarla.
In particolare, viene citata la sentenza n. 15376/2000, secondo cui l’invio della parcella ha efficacia giuridica ex nunc se accettata dal cliente, anche implicitamente.
Qualora, quindi, il cliente, parte ricevente, non contesti espressamente il contenuto dell’avviso o lo utilizzi in giudizio, tale comportamento può assumere valore negoziale equivalente alla sottoscrizione del contratto, purché emerga una chiara volontà di accettazione.
Secondo l’art. 2233 c.c., come detto, l’accordo sui compensi tra avvocato e cliente è nullo se non redatto in forma scritta. Tuttavia, la Cassazione, richiamando la sentenza n. 1525/2018, ha ribadito che:
In altri termini, la produzione in giudizio di una scrittura privata non sottoscritta da entrambe le parti può valere come equipollente della forma scritta, a condizione che:
Nel caso di specie, è stata ritenuta valida la pattuizione basata sugli avvisi di parcella redatti dai professionisti e utilizzati dalla cliente nel procedimento.
Difatti, la pattuizione del compenso in forma scritta aveva trovato un equipollente nella produzione, da parte della attuale contro-ricorrente, degli avvisi di parcella, “redatti” dai ricorrenti.
La Corte di Cassazione, in conclusione, ha confermato la valenza negoziale dell’avviso di parcella, attribuendogli efficacia giuridica nei limiti previsti dalla normativa civilistica.
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