La sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore non legittima automaticamente il demansionamento.
Il datore di lavoro deve dimostrare concretamente l’impossibilità di assegnare mansioni equivalenti compatibili con lo stato di salute del dipendente.
In assenza di tale prova, il demansionamento può determinare responsabilità risarcitoria e, se accompagnato da ulteriori comportamenti persecutori, integrare anche una fattispecie di mobbing.
La Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12547 del 4 maggio 2026, è tornata a pronunciarsi sul rapporto tra sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, obblighi del datore di lavoro ex art. 42 del d.lgs. n. 81/2008 e tutela contro il demansionamento.
La decisione affronta anche il tema del mobbing lavorativo, chiarendo quali elementi consentano di ritenere integrata una condotta persecutoria idonea a generare un danno alla salute risarcibile.
La vicenda riguarda un lavoratore dipendente di una società operante nella gestione di supermercati e centri commerciali, inizialmente adibito alle mansioni di pizzaiolo e inquadrato al III livello del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento. Nel corso del 2014, il medico competente aveva rilevato alcune limitazioni fisiche incompatibili con attività che comportassero l’accesso alle celle frigorifere, anche occasionale.
A seguito di tali prescrizioni, il datore di lavoro aveva trasferito il dipendente dal reparto pizzeria al reparto prodotti di grande consumo, assegnandogli mansioni riconducibili al IV livello. Secondo il lavoratore, le nuove attività erano esclusivamente esecutive e prive dell’autonomia operativa propria del livello professionale posseduto.
Il dipendente aveva inoltre denunciato una serie di comportamenti vessatori, tra cui controlli eccessivi, continui richiami, disparità di trattamento rispetto ai colleghi, diniego di permessi e il medesimo demansionamento. Per tali ragioni aveva chiesto il risarcimento del danno biologico e del danno alla professionalità.
In primo grado, il Tribunale aveva respinto le domande del lavoratore, ritenendo insufficienti le prove relative sia al demansionamento sia alle condotte vessatorie denunciate. La decisione era stata assunta dopo l’esame delle testimonianze e della consulenza tecnica medico-legale.
La Corte d’Appello di Genova ha invece riformato parzialmente la sentenza, accertando il demansionamento e il mobbing lavorativo. Secondo i giudici, il dipendente era stato assegnato a mansioni meramente esecutive, non coerenti con il III livello del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). La società è stata quindi condannata a riassegnare il lavoratore a mansioni compatibili con il livello professionale posseduto e con le prescrizioni mediche, oltre al risarcimento del danno biologico e del danno alla professionalità.
La Corte di Cassazione, nella sua disamina, ha ribadito che l’art. 42 del d.lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro di assegnare il lavoratore divenuto inidoneo alle precedenti mansioni ad attività compatibili con le condizioni di salute accertate dal medico competente. La norma attribuisce priorità all’assegnazione di mansioni equivalenti rispetto a quelle originariamente svolte. Solo quando tale soluzione risulta concretamente impossibile è consentita l’assegnazione a mansioni inferiori.
Secondo la Cassazione, il datore di lavoro deve dimostrare l’effettiva impossibilità organizzativa di adibire il dipendente a mansioni equivalenti. La Corte ha confermato la valutazione della Corte d’Appello di Genova, che aveva ritenuto insufficiente il semplice richiamo al giudizio di idoneità con limitazioni espresso dal medico competente. Il solo divieto di accesso alle celle frigorifere non dimostrava automaticamente l’impossibilità di mantenere mansioni riconducibili al III livello del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).
Nel caso concreto, il demansionamento è stato ritenuto illegittimo poiché la società non aveva fornito una prova adeguata dell’assenza di posizioni equivalenti disponibili. La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che il lavoratore aveva continuato a svolgere, per un periodo significativo, attività compatibili con le prescrizioni mediche e riconducibili al livello professionale superiore posseduto.
Nell’ordinanza n. 12547/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che il mobbing lavorativo richiede la presenza di una pluralità di comportamenti persecutori posti in essere in modo sistematico e prolungato nel tempo. Per la configurazione della condotta mobbizzante è inoltre necessario accertare l’intento vessatorio del datore di lavoro o dei superiori gerarchici, il danno alla salute del lavoratore e il nesso causale tra le condotte contestate e il pregiudizio psico-fisico subito dal dipendente.
Nel caso esaminato, la Corte di legittimità ha ritenuto provata l’esistenza di una serie di comportamenti persecutori nei confronti del lavoratore. In particolare, i giudici hanno valorizzato controlli ingiustificati ed eccessivi, richiami continui e immotivati, disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti, negazione di permessi e il protratto demansionamento. Secondo la Corte d’Appello, valutazione poi confermata dalla Cassazione, tali condotte erano accomunate da un chiaro intento vessatorio.
Un ruolo centrale nella decisione è stato attribuito alla documentazione medica prodotta dal lavoratore e alla consulenza tecnica d’ufficio (CTU) medico-legale. La CTU ha accertato l’esistenza di un danno psichico permanente, quantificando anche l’invalidità biologica residua. La consulenza ha inoltre confermato il collegamento causale tra le condizioni lavorative subite dal dipendente e il danno alla salute riconosciuto in giudizio.
La Corte di Cassazione, in conclusione, ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove testimoniali o degli elementi istruttori già esaminati dal giudice di merito. Secondo i giudici, il ricorso per cassazione può riguardare esclusivamente errori di diritto o vizi della motivazione nei limiti previsti dall’art. 360 c.p.c. La società ricorrente, invece, aveva sostanzialmente richiesto una diversa ricostruzione dei fatti. La Cassazione ha richiamato i principi elaborati dalle Sezioni Unite in materia di limiti del sindacato di legittimità.
L’ordinanza conferma inoltre l’applicazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova. Spetta al datore di lavoro dimostrare l’impossibilità di assegnare mansioni equivalenti al lavoratore divenuto inidoneo. La decisione valorizza anche la tutela della professionalità e dell’inquadramento contrattuale, considerati elementi essenziali per la salvaguardia della dignità del lavoratore.
La Suprema Corte, cià posto, ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro, confermando la decisione della Corte d’Appello di Genova.
La decisione conferma quindi l’accertamento del demansionamento e del mobbing, la riassegnazione del lavoratore a mansioni compatibili con il III livello del CCNL e il risarcimento del danno biologico e professionale.
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