Cassazione sull'antiriciclaggio: sì alle sanzioni per i pagamenti frazionati

Pubblicato il 23 giugno 2010
Con sentenza n. 15103/2010, la Seconda sezione civile della Cassazione ha precisato che, in materia di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore per importi superiori a 12.500 euro senza il tramite di intermediari abilitati deve essere inteso con riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale; detto divieto, quindi, deve essere applicato anche quando il trasferimento venga realizzato “mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito”. 

La vicenda sottoposta all'esame della Suprema corte riguardava una compravendita immobiliare tra privati realizzata attraverso il frazionamento del prezzo di acquisto in assegni bancari e contanti versati con importi non superiori alla soglia del vecchio limite di 20 milioni di lire. Ribaltata, dai giudici di Cassazione, la decisione con cui il Tribunale di Salerno aveva annullato le sanzioni amministrative del ministero dell'Economia irrogate alla parte acquirente per violazione dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 197/1991.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

La trasparenza fiscale nel percorso di sostenibilità

05/08/2025

Giustizia civile: 500 giudici da remoto e organici potenziati

05/08/2025

Licenziamento per motivo oggettivo e rifiuto di mansioni inferiori

05/08/2025

ZES Marche e Umbria: via libera al rilancio economico

05/08/2025

Reddito di lavoro autonomo: l'analisi della Fondazione studi

05/08/2025

Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

05/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy