Cassazione: Tabelle di Milano da applicare a garanzia di equità

Pubblicato il 08 giugno 2011 Con un'importante decisione depositata lo scorso 7 giugno 2011, la n. 12408, la Corte di Cassazione ha sancito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano “costituiranno, d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità".

Ed infatti – continua la Suprema corte – per garantire l'equità, intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica “presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”.

Con la stessa pronuncia i giudici di legittimità intervengono anche in materia di concorso di colpa negli scontri tra veicoli, sottolineando come il principio secondo cui dall'accertamento in concreto della colpa di uno dei due automobilisti non deriva, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, “non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto”.
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