Cause in corso, niente assunzione

Pubblicato il 06 agosto 2008
Con l'entrata in vigore del Dl 112/08, è stato introdotto, in materia di contratti a termine, un regime transitorio sull'indennizzo per violazione, da parte del datore, delle norme in materia di apposizione e di proroga dei termini; tale disposizione, in base alla quale il datore è tenuto ad un indennizzo pari all'importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, va a sostituirsi alla conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e vale solamente in riferimento ai giudizi in corso all'entrata in vigore della legge, fatte salve le sentenze passate in giudicato. La Commissione affari costituzionali si è espressa ritenendo che questa previsione non rispetti il canone di ragionevolezza indicato dall'art. 3 Cost. in quanto vi sarebbe un diverso trattamento per i lavoratori in causa, quelli che invece hanno concluso il procedimento e quelli che instaurino cause con le norme vigenti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Ipotesi di accordo del 30/1/2026

06/02/2026

Occhiali industria. Rinnovo Ccnl

06/02/2026

Ditte individuali, estromissione agevolata entro il 31 maggio

05/02/2026

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: certificato di agibilità in esenzione contributiva

05/02/2026

Estromissione agevolata, nuova apertura fino al 31 maggio 2026

05/02/2026

Pensioni ex frontalieri: come evitare la doppia tassazione con San Marino

05/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy