Siglato il 1° agosto 2025, tra Ficei e Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp, Findici, il rinnovo del Ccnl dei Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Il contratto ha validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 (Vai al testo del Ccnl).
Stabiliti i nuovi minimi retributivi consultabili nella "Banca dati".
Gli arretrati sono riconosciuti con il pagamento della retribuzione entro il mese di ottobre 2025.
Dal 1° gennaio 2025 l'importo è pari ad € 52,00 mensili.
L'indennità quadri è così fissata:
Quadro Q1:
Quadro Q2:
Dal 1° settembre 2025 vengono elevate le seguenti indennità:
Indennità di mensa
Dalla data di sottoscrizione definitiva dell'accordo 1° agosto 2025 l'importo del buono pasto è fissata in € 8,00.
Reperibilità
Le indennità previste per il servizio di reperibilità sono così elevate:
A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del Ccnl, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato è riconosciuta una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata sull'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice.
La quota di contribuzione al fondo Perseo Sirio a carico del datore di lavoro viene elevata al 3%.
Il periodo di prova viene così modificato:
I permessi retribuiti per diritto allo studio sono elevati ad un massimo di 200 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno nei limiti di 150 ore in ragione dei limiti di legge, semprechè il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per almeno un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso.
Le 36 ore di permessi riconosciuti per giustificati motivi personali o familiari sono fruibili esclusivamente a giorni e a ore.
Il padre lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro per 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento entro il 5° mese di vita del bambino.
Il padre lavoratore può astenersi dal lavoro per ulteriori 15 giorni, da godere entro il 5° mese di vita del bambino, previa richiesta di congedo di paternità con almeno 15 giorni di preavviso.
Il dipendente che usufruisca di congedi parentali ha diritto, fino al 3°anno di vita del bambino, ad un trattamento retributivo, per un periodo massimo complessivo, tra i genitori, di 6 mesi determinato come segue:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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