Ccnl Gas-Acqua. Rinnovo

Pubblicato il 15 maggio 2025

L'8 maggio 2025 è stato stipulato il rinnovo del Ccnl del settore Gas-Acqua, con validità dal 1° gennaio 2025 al 31  dicembre 2027. Le Parti scioglieranno la riserva entro la metà di giugno 2025. Firmatari: Utilitalia, Proxigas, Anfida, Assogas e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil (Vai al testo dell'accordo).

Incremento retributivo

L'incremento retributivo complessivo per il triennio 2025-2027 sarà costituito dalle seguenti componenti:

I minimi retributivi verranno incrementati nel triennio di € 260,00 al parametro di riferimento 143,53 con le seguenti modalità:

Le tabelle dei minimi retributivi sono consultabili nella "Banca dati".

Per la copertura del pregresso, ai lavoratori in forza al 1° luglio 2025 verrà corrisposta una somma forfettaria una tantum pari ad € 230,00 sul parametro medio 143,53, per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025.

Ammontare retributivo annuale di produttività (ARAP)

Gli importi dell'ARAP sono utilizzati secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale, tenendo conto degli indicatori di redditività, efficienza e qualità individuati nelle linee guida definite con accordo 5 maggio 2023.

Le quote indicate per ciascun anno di competenza saranno erogate nell'anno successivo, sotto forma di una tantum, nei seguenti importi riferiti al parametro medio 143,53:

Welfare contrattuale

Dal 1° gennaio 2026:

Reperibilità

Dal 1° gennaio 2026, i compensi per il servizio di reperibilità vengono stabiliti nei seguenti importi:

Orario di lavoro

Dal 1° gennaio 2026 la durata contrattuale dell'orario di lavoro è ridotta a 38 ore medie settimanali.

Fino al 31 dicembre 2025 continua ad applicarsi la previgente disciplina anche per i lavoratori in servizio alla data di stipula del Ccnl 1° marzo 2002.

RSU

Dal 1° gennaio 2026 i permessi retribuiti riconosciuti ai rappresentanti per la sicurezza sono così elevati:

Malattia o infortunio extra-professionale

Dall'8 maggio 2025 decorre la seguente nuova disciplina del periodo di comporto.

In caso di malattia o infortunio extra-professionale il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 12 mesi continuativi (15 mesi per i lavoratori con disabilità).
Si considera prosecuzione di detto periodo la malattia o l'infortunio che intervenga non oltre 30 giorni dalla cessazione della malattia/infortunio precedente.

L'obbligo di conservazione del posto cessa quando il lavoratore raggiunga, in complesso, anche in caso di pluralità di eventi morbosi e indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, il limite di 18 mesi di assenza (20 mesi per i lavoratori con disabilità) nell'arco massimo di 36 mesi consecutivi precedenti l'ultimo evento morboso.
I periodi dovuti a ricovero ospedaliero non vengono computati nel calcolo del periodo massimo di conservazione del posto.

Nei casi di assenze dovute a malattie di particolare gravità (es. malattie oncologiche, sclerosi multipla gravemente invalidante, distrofia muscolare, morbo di cooley, sla, trapianto di organi vitali, uremia cronica o gravi malattie che richiedono terapie invasive salvavita), previa richiesta del lavoratore con idonea certificazione scritta da presentare prima della scadenza del termine di comporto, i suddetti periodi di conservazione del posto sono estesi ripettivamente fino a 18 mesi e fino a 24 mesi nell'arco massimo di 36 mesi consecutivi precedenti l'ultimo evento morboso.

***
I periodi di assenza dovuti a ricovero ospedaliero non vengono computati nel computo dei predetti termini.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Successioni e donazioni, i chiarimenti del Fisco

15/05/2025

Lavoratori autonomi artigiani e commercianti: al via la riduzione contributiva

15/05/2025

Inail: rivalutate le prestazioni per industria, navigazione e ambito domestico

15/05/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

15/05/2025

Omessa registrazione di cassa: anche importi modesti portano al licenziamento

15/05/2025

Artigiani e commercianti di prima iscrizione nel 2025: dimezzata la contribuzione

15/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy