Il 28 maggio 2025 Fism e Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals-Confsal hanno siglato il rinnovo del Ccnl per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla Fism. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e avrà vigore fino al 31 dicembre 2027 per la parte normativa e al 31 dicembre 2025 per la parte economica (Vai al testo del Ccnl).
Con il rinnovo è stato stabilito il seguente aumento retributivio:
Livello | Aumento retributivo | |
1/6/2025 | 1/9/2025 | |
1 | 26,16 | 39,97 |
2 | 27,18 | 41,54 |
3 | 27,22 | 41,60 |
4 | 28,09 | 42,93 |
5 | 29,62 | 45,27 |
6 | 30,00 | 45,00 |
7 | 32,95 | 50,36 |
8 | 33,70 | 51,50 |
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
A copertura dei periodi 1° settembre 2024-31 dicembre 2024 e 1° gennaio 2025-31 maggio 2025, al personale in forza alla data di sottoscrizione del contratto 28 maggio 2025, viene erogato., a titolo di una tantum, il seguente importo:
Periodo | Livello | ||
1, 2 e 3 | 4, 5 e 6 | 7 e 8 | |
1/9/2024-31/12/2024 | 140,00 | 150,00 | 170,00 |
1/1/2025-31/5/2025 | 140,00 | 150,00 | 170,00 |
L'importo verrà corrisposto con le seguenti modalità:
Per gli anni 2024 e 2025 i lavoratori hanno diritto a strumenti di welfare pari a:
Gli importi, onnicomprensivi ed esclusi dalla base di calcolo del t.f.r., saranno erogati entro il periodo natalizio dei due anni e con possibilità di utilizzarli entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
Negli anni 2026 e 2027 il valore del welfare scenderà ad € 100,00 per ogni anno nel caso di decorrenza dell'ASI a far data dal 1° gennaio 2026.
Dal 1° settembre 2025 sarà corrisposto mensilmente, per 13 mensilità, a titolo di "salario di anzianità", il seguente importo (in base al livello di inquadramento alla data del 1° settembre 2025) a tutto il personale che a quella data abbia maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente:
L'importo si aggiunge a quanto già maturato come salario di anzianità secondo previsione dei rinnovi contrattuali precedenti.
Dal 1° settembre 2025 le scuole che applicano il Ccnl aderiranno al fondo di assistenza sanitaria integrativa.
L'individuazione di un eventuale nuovo fondo di assistenza sanitaria potrà avvenire durante la vigenza del contratto e sarà efficace dal 1° gennaio 2028.
A tutti i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e a tempo determinato con contratti di durata iniziale superiore a 3 mesi, è garantito l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa (ASI), per la cui copertura è dovuto un importo mensile di € 7,00, per 12 mensilità, per ogni lavoratore, a totale carico del datore di lavoro.
Durante il periodo di congedo di maternità o di paternità alternativo, esclusi eventuali periodi di interdizione pre e post partum, è corrisposta una integrazione a quanto erogato dall'Inps tale da consentire alla lavoratrice o al lavoratore di percepire il 90% della normale retribuzione mensile netta.
Per il personale docente, la fruizione del congedo parentale può aver luogo esclusivamente su base giornaliera.
Per tutto il restante personale il congedo parentale è fruibile nella singola giornata in modalità oraria pari alla metà dell'orario medio giornaliero, riferito al mese precedente nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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