Con ipotesi di accordo 11 novembre 2025 Assotelecomunicazioni Asstel e Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil hanno rinnovato il Ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione. L'accordo decorre dalla data di stipula, salvo quanto diversamente previsto per i singoli istituti, e scade il 31 dicembre 2028. (Vai al testo dell'accordo).
Con il rinnovo sono stati previsti aumenti dei minimi tabellari con decorrenza gennaio 2026, dicembre 2026, luglio 2027 e dicembre 2028.
Imprese CRM/BPO
Previsti aumenti con decorrenza aprile 2026, dicembre 2026, dicembre 2027, luglio 2028 e dicembre 2028.
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati".
Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di aprile ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati dal lavoratore nell’anno precedente.
Le Parti specificano che a tal fine vengono fatti salvi:
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Dall'adempimento predetto sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttiva con ricorso alle procedure concorsuali e/o con ricorso alle misure di integrazione salariale straordinarie. In caso di ricorso a misure di integrazione salariale di carattere ordinario il suddetto adempimento non sarà dovuto laddove l’intervento di integrazione salariale si prolunghi oltre le 26 settimane effettive nell’anno che interessi almeno il 30% del personale.
Viene prevista la possibilità di convertire, in sede di contrattazione di II livello, l’importo maturato del premio di risultato, o una parte di questo, in servizi welfare già esistenti o che saranno implementati o in giornate di permesso/ferie, oppure come contribuzione aggiuntiva volontaria al Fondo di previdenza Telemaco.
I cambiamenti intervenuti in funzione dell’evoluzione tecnologica hanno determinato le Parti a rimodulare il sistema di classificazione del personale.
Il nuovo sistema di classificazione, che sarà adottato dal 1° luglio 2026, ha natura sperimentale e si articola su quattro aree professionali (A, B, C e D), in ciascuna delle quali sono previste differenti fasce retributive che non costituiscono livelli di inquadramento.
Mutamento temporaneo di mansioni
Fermo restando quanto disposto dall’art. 13 L. 300/1970, l'assegnazione, in modo prevalente ma non continuativo, a mansioni dell’area professionale superiore diviene definitiva dopo un periodo di svolgimento di dette mansioni, nell’arco massimo di 3 anni, pari a:
Il lavoratore assegnato a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale appartenente ad una fascia retributiva superiore a quella di appartenenza ha diritto a ricevere il relativo trattamento economico e consolida l’appartenenza in caso di specifica conferma decorsi 6 mesi continuativi.
Durata
La durata massima dell’orario normale di lavoro è fissata in 40 ore settimanali, distribuite di norma su 4, 5 o 6 giorni.
Giorni festivi
Viene introdotta la festività del 4 ottobre S. Francesco.
Permessi/Congedi
Ai fini del calcolo del periodo di conservazione del posto, non si tiene conto dei periodi di assenza maturati dai lavoratori con stato di disabilità pari o superiore al 66%, laddove gli eventi di malattia siano conseguenti al predetto stato di disabilità che determina maggiori rischi di morbilità.
Il periodo di preavviso viene così modificato:
| Anni di servizio | Preavviso/Periodo | |
|---|---|---|
| Aree professionali A e B | Aree professionali C e D | |
| Fino a 5 | 1 mese | 2 mesi |
| Oltre 5 e fino a 10 | 1,5 mesi | 3 mesi |
| Oltre 10 | 2 mesi | 4 mesi |
Nel rinnovo viene prevista l’istituzione di una Commissione Operativa che formuli alle Parti, entro il 31 marzo 2026 ed attenendosi ai principi formulati nel rinnovo, una proposta per l’avvio, entro il 1° luglio 2026, di un Fondo sanitario di categoria per tutti i lavoratori che non abbiano già una forma di assistenza sanitaria integrativa.
Dal 1° gennaio 2026 la contribuzione al Fondo Telemaco, a carico delle aziende, viene elevata all'1,6% della retribuzione assunta a base della determinazione del T.f.r..
Viene disciplinata la flessibilità oraria in considerazione della specificità dell’organizzazione del lavoro nell’ambito delle attività di customer care in outsourcing, caratterizzate da variazioni continue, in aumento e in diminuzione, non prevedibili dei volumi di attività.
Contratto a tempo parziale/Aziende di CRM/BPO
Le Parti hanno previsto inoltre la possibilità per l'azienda di richiedere, previa accettazione del lavoratore, singole prestazioni di lavoro supplementare, di norma contigue alla prestazione di lavoro ordinaria, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a:
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".