CdL-Agenzia delle Entrate, confronto sulle ritenute negli appalti

Pubblicato il 20 febbraio 2020

Prorogare di almeno un trimestre, con decorrenza 1° aprile 2020, il nuovo impianto normativo instauratosi con il cd. “Decreto Fiscale 2020” (D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in L. n. 157/2019) in merito alle ritenute fiscali dei lavoratori in appalto e subappalto.

È questa una delle richieste avanzate dal Presidente del CNO dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, e dal Vicepresidente, Sergio Giorgini, al neo Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell’incontro del 15 febbraio 2020 a Roma presso la sede centrale dell’Agenzia.

I dettagli del confronto sono stati riepilogati dal CNO dei Consulenti del Lavoro, con il comunicato stampa del 19 febbraio 2020.

Accelerare il rilascio del DURF

Tra i temi oggetto di discussione, ampio spazio è stato riservato anche al cd. “DURF”, ossia il nuovo documento unico di regolarità fiscale che attesta i requisiti per evitare i controlli sulle ritenute negli appalti, nel periodo intercorrente tra la data di richiesta e quella di rilascio della certificazione.

Il nuovo obbligo, contenuto sempre nel “Decreto fiscale 2020” (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124), a carico dei committenti di appalti e subappalti superiori a 200.000 euro, sta creando, in vista della scadenza del 24 febbraio 2020, alcuni problemi operativi a imprese e professionisti delegati a causa della ristrettezza dei tempi per il rilascio.

Il DURF, come noto, è valido per quattro mesi dalla data del rilascio, è esente da imposta di bollo e viene rilasciato previa domanda con il possesso di specifici requisiti da parte delle imprese appaltatrici. Dunque, immaginando che la certificazione possa essere rilasciata, in casi limite, dall’Amministrazione Finanziaria entro 30 giorni - hanno fatto notare i Consulenti del Lavoro - appare evidente che il richiedente si troverebbe ad applicare e far applicare una disciplina dalla quale potrebbe successivamente essere escluso. Pertanto è stato richiesto di accelerare il rilascio del DURF.

Contrasto alle indebite compensazioni

Infine, i CdL fanno notare che tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione dei crediti tramite modello F24 sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e FisconLine) o avvalersi di un intermediario abilitato.

Sul punto, però, l’Agenzia ha annunciato che sono ritenuti validi anche i versamenti effettuati tramite home banking, ovvero altri canali diversi da F24 o FisconLine, esclusivamente nel primo periodo successivo all’entrata in vigore della norma (27 ottobre 2019).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori stranieri: novità per il permesso unico di soggiorno

03/05/2024

CCNL Servizi assistenziali Anffas - Accordo di rinnovo del 23/4/2024

03/05/2024

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

06/05/2024

Ccnl Servizi assistenziali Anffas. Ipotesi di rinnovo

03/05/2024

Semplificazioni fiscali, istruzioni su pagamenti rateizzati e pausa estiva

03/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy