CDM Sisma e Lavoratori Extra Ue stagionali

Pubblicato il 28 ottobre 2016

Il Consiglio dei ministri, riunitosi il 27 ottobre 2016, ha adottato, tra l’altro, due provvedimenti riguardanti: gli eventi sismici avvenuti il 26 ottobre nelle zone dell’Italia centrale e l’ingresso dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

Zone terremotate

Il Governo ha adottato una delibera, in relazione agli eventi sismici che hanno colpito il 26 ottobre nuovamente Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, per estendere gli effetti della dichiarazione di stato d'emergenza già adottata il 25 agosto scorso per il sisma del giorno prima.

Inoltre sono stati stanziati 40 milioni di euro per la Protezione civile al fine di assicurare, con la massima celerità, gli interventi utili per assistere le popolazioni colpite dal sisma.

L'Autorità per l'energia, con comunicato stampa del 27/10/2016, ha sospeso il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua, emesse o da emettere a partire dal 26 ottobre per la popolazione delle zone colpite dalle nuove scosse di terremoto nell'Italia centrale. La decisione riguarda le utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, che saranno individuati dai successivi provvedimenti delle autorità competenti.

Lavoratori Extra Ue stagionali

E’ stato approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

Il provvedimento mira a consentire procedure più semplici a favore dei datori di lavoro per l’utilizzo di  manodopera stagionale e ad evitare che tali persone vengano impropriamente utilizzati. Si potrà chiedere, per il settore agricolo e turistico-alberghiero, un permesso stagionale della durata massima di nove mesi in un periodo di dodici. Qualora il lavoratore sia stato in Italia, una volta negli ultimi cinque anni e per lavoro stagionale, è possibile avere un permesso pluriennale, avente durata massima di tre anni, per lo svolgimento di attività ricorrenti.

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