Cedolare secca e bonus ristrutturazione, nuove Faq delle Entrate

Pubblicato il 21 gennaio 2015 L’agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ, pubblicate sul proprio sito, su cedolare secca e bonus ristrutturazione.

Tra le questioni trattate alcune ribadiscono concetti messi in discussione da recenti sentenze di merito ed alcune presentano lacune che possono fuorviare chi non ha chiaro il carattere puramente indicativo delle risposte.

Sulla possibilità di applicare la cedolare secca sugli affitti alle locazioni uso foresteria, quelle in cui il conduttore è una società o ditta individuale che prende in locazione una casa per adibirla ad abitazione dei propri dipendenti, oggetto di alcune recenti pronunce di merito, l'Agenzia è chiara: sono esclusi dal campo di applicazione della cedolare secca i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.

Tra le indicazioni fuorvianti, invece, si segnala il caso della mancata menzione nell’elenco dei lavori edili propedeutici al bonus mobili, dell’acquisto di case ristrutturate.

Altri chiarimenti

La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro dovuta in caso di cessione del contratto di locazione.

È possibile optare per la cedolare secca in caso di locazione di un box auto, solo se:

-  configuri una pertinenza di un immobile abitativo;
-  sia locato unitamente all’abitazione.

Il limite di spesa di 96.000 euro, IVA compresa, del bonus ristrutturazioni è riferito alla singola unità immobiliare.

In presenza di lavori sulle parti comuni condominiali, tale massimale si riferisce alla spesa sostenuta dal singolo condomino e non all’intervento complessivo.

Sull'argomento è chiarito che la norma non prevede un importo minimo, ciò vuol dire che se si volesse accedere al bonus mobili potrebbe bastare una ristrutturazione di pochi euro.
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