Certificazione dei corrispettivi per distributore non vending machine

Pubblicato il 04 ottobre 2021

In merito alla certificazione dei corrispettivi delle macchine non rientranti nella definizione di distributore automatico si incentra il principio di diritto n. 14 del 1° ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Definizione di vending machine

Il documento ricorda che con precedenti atti amministrativi è stata fornita la definizione di distributore automatico (c.d. "vending machine") identificandolo con l’apparecchio che eroga beni e servizi costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:

Il distributore può essere anche privo della porta di comunicazione a patto che l'acquisizione dei dati del Sistema master avvenga manualmente e che la trasmissione telematica dei dati avvenga “al momento della rilevazione manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in prossimità della stessa e utilizzando un dispositivo mobile censito dal sistema dell'Agenzia delle Entrate”.

Senza tali requisiti la macchina non è qualificabile come vending machine.

E’ comunque soggetta all’articolo 22, comma 1, n. 4, DPR n. 633/1972 la macchina che si trova in un luogo aperto al pubblico ed eroga prestazioni di servizi. Di conseguenza, vige l'obbligo di memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri in base all'articolo 2, comma 1, Dlgs. n. 127/2015 e al decreto ministeriale 7 dicembre 2016, tranne qualora si sia in presenza delle cause di esclusione.

Distributori automatici non vending machine: documentazione delle operazioni

Il principio di diritto n. 14/2021 specifica che nelle macchine non qualificabili come vending machine, al momento del pagamento, va certificato il corrispettivo in uno dei seguenti modi:

Il rilascio di detta documentazione, si spiega, deve avvenire non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione ed è obbligatorio; in accordo con il destinatario, può avere forma elettronica o cartacea.

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