Con la risposta n. 300 del 4 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sul tema della trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA) in crediti d’imposta, esaminando in particolare il regime applicabile quando tali crediti siano ceduti a terzi ai sensi dell’articolo 43-bis del DPR 602/1973.
L’intervento dell’Amministrazione finanziaria risolve un dubbio operativo di grande interesse per gli operatori economici e per i professionisti fiscali: se il cessionario di un credito d’imposta da DTA, acquisito nell’ambito della procedura di rimborso prevista dall’art. 43-bis, possa utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997.
La risposta n. 300/2025 si colloca all’interno del quadro normativo che disciplina la trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA) in crediti d’imposta, una misura introdotta dall’articolo 2, commi 55-58, del Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, con l’obiettivo di rafforzare la posizione patrimoniale delle imprese e migliorare la qualità del capitale di vigilanza, in particolare per gli intermediari finanziari.
Le DTA rappresentano attività iscritte in bilancio corrispondenti a imposte sul reddito che l’impresa potrà recuperare in futuro, a fronte di differenze temporanee deducibili o perdite fiscali riportabili. Si tratta, in sostanza, di un credito “potenziale” verso l’Erario, che si manifesterà soltanto nel futuro esercizio di tali differenze.
Tuttavia, in alcuni casi specifici, il legislatore consente alle imprese di anticipare l’effetto positivo delle DTA, trasformandole immediatamente in un credito d’imposta certo, esigibile e non soggetto a rischio di recuperabilità.
Trasformazione delle DTA in crediti d’imposta
Il regime introdotto dal DL n. 225/2010 (art. 2) consente alle imprese, al verificarsi di determinati presupposti (ad esempio in caso di perdita di esercizio o di messa in liquidazione), di richiedere la conversione delle DTA in un credito d’imposta:
Il credito così formato è, a tutti gli effetti, un credito d’imposta certo, liquido ed esigibile, iscritto in dichiarazione e, se richiesto a rimborso, gestito secondo le procedure tipiche dei crediti erariali.
Cessione dei crediti d’imposta richiesti a rimborso
Quando il credito da DTA è chiesto a rimborso, la sua eventuale cessione a terzi ricade nell’ambito dell’articolo 43-bis del DPR 602/1973, norma che disciplina la cessione dei crediti erariali risultanti da dichiarazione.
Il regime è caratterizzato da due principi essenziali:
Il cessionario, dunque, può solo riscuotere il rimborso richiesto dal cedente, senza poter gestire il credito con la flessibilità prevista nei casi di credito “proprio”.
Pertanto, il combinato disposto:
delimita in modo rigoroso il perimetro di utilizzo del credito da parte del cessionario.
La risposta n. 300/2025 chiarisce che, indipendentemente dalla normativa che origina il credito (regime ordinario DTA del DL n. 225/2010 o regime speciale del DL n. 34/2019), il vincolo dell’art. 43-bis prevale e impedisce al cessionario qualunque forma di compensazione.
L’istanza sottoposta all’Agenzia delle Entrate riguarda una società che aveva acquistato crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) secondo il regime ordinario disciplinato dall’articolo 2, commi 55-58, del DL n. 225/2010. I crediti erano stati chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi dalla società cedente e, successivamente, trasferiti alla società istante mediante cessione ai sensi dell’articolo 43-bis del DPR 602/1973.
Una volta perfezionata la cessione, la società cessionaria ha chiesto all’Agenzia di chiarire se il credito d’imposta potesse essere:
La questione nasceva dalla necessità di comprendere se il particolare vincolo previsto dall’articolo 43-bis del DPR 602/1973 – norma che disciplina le cessioni dei crediti d’imposta chiesti a rimborso – impedisse anche l’utilizzo in compensazione da parte del cessionario.
Per sostenere la propria interpretazione, la società istante ha richiamato la risoluzione n. 32/2025, con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva ammesso la possibilità di compensazione per i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA nell’ambito del diverso regime previsto dall’articolo 44-bis del DL n. 34/2019. Secondo l’istante, tale orientamento avrebbe potuto essere applicato anche ai crediti oggetto della presente istanza, trattandosi – a suo avviso – di fattispecie analoghe.
Nella risposta n. 300/2025 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la natura del credito – derivante dalla trasformazione delle DTA – non incide sulle modalità di utilizzo riconosciute al cessionario, le quali restano integralmente regolate dall’articolo 43-bis del DPR 602/1973. Tale disposizione disciplina in modo tassativo la gestione dei crediti d’imposta chiesti a rimborso e successivamente ceduti, prevedendo l’applicabilità degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto 2440/1923, il divieto di ulteriore cessione e il diritto del cessionario agli interessi maturati sul rimborso. Da questo quadro normativo deriva che l’unica modalità di utilizzo del credito da parte del cessionario è la monetizzazione mediante incasso del rimborso, senza possibilità di impiego compensativo.
L’Agenzia richiama inoltre i chiarimenti già forniti nelle precedenti risposte n. 253 del 26 settembre 2025 e n. 259 del 2 ottobre 2025, entrambe relative a crediti da DTA generati ai sensi dell’art. 44-bis del DL 34/2019, ribadendo che l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 241/1997, poiché tale modalità non rientra tra quelle consentite al cessionario.
La conclusione vale tanto per i crediti DTA derivanti dal regime ordinario disciplinato dall’art. 2, commi 55-58, del DL 225/2010, quanto per quelli generati dal regime speciale previsto dall’art. 44-bis del DL 34/2019. In entrambi i casi, quando il credito è chiesto a rimborso e ceduto a terzi, trova applicazione il vincolo dell’articolo 43-bis, che limita il cessionario alla sola riscossione del rimborso.
L’Agenzia precisa inoltre che la risposta non riguarda la corretta quantificazione del credito, né la sua spettanza, né eventuali irregolarità negli adempimenti fiscali del cedente o del cessionario, concentrandosi esclusivamente sulle modalità di utilizzo del credito trasferito.
La risposta n. 300 del 4 dicembre 2025 chiarisce in modo definitivo il perimetro di utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA quando tali crediti siano ceduti nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 43-bis del DPR 602/1973. Il cessionario non può gestire il credito alla stregua di un credito proprio, ma deve attenersi alle modalità rigidamente previste dalla disciplina delle cessioni dei crediti chiesti a rimborso, limitate esclusivamente alla riscossione del relativo importo.
Per imprese e professionisti, ciò implica che:
L’indicazione fornita dall’Agenzia contribuisce a delineare un quadro interpretativo stabile, utile per valutare in modo realistico la convenienza economica dell’acquisto di crediti da DTA. In particolare, gli operatori devono considerare che tali crediti non generano effetti immediati di ottimizzazione fiscale, ma comportano un ritorno esclusivamente legato all’incasso del rimborso.
La risposta n. 300/2025 conferma, in conclusione, la distinzione tra:
Questo orientamento consente alle imprese di assumere decisioni più consapevoli nella valutazione, gestione e acquisizione dei crediti derivanti dalla trasformazione delle DTA, offrendo un quadro normativo e interpretativo coerente e affidabile.
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