Cessione d’azienda, basta la “potenzialità”

Pubblicato il 03 novembre 2008 Nel momento in cui il cedente e il cessionario concordano il trasferimento di un complesso organico di beni dotato di una attitudine, anche solo potenziale, alla produzione di beni e servizi, l’operazione dovrebbe configurarsi come una cessione d’azienda e come tale deve essere soggetta all’imposta di registro e non all’Iva. Ciò, indipendentemente dal fatto che all’atto della cessione del complesso aziendale esso sia utilizzato per l’esercizio di un’impresa oppure utilizzato dal cedente per la propria utilità. Questo è il principio sancito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 24913 del 2008. Il caso trae origine dal trasferimento di proprietà di un complesso immobiliare - costituito da un ampio terreno confinante con un arenile del demanio marittimo, sul quale esistevano fabbricati di varie dimensioni – che una società di diritto belga ha ceduto ad una società nostrana. Al momento della cessione, la società belga ha emesso fattura con applicazione dell’Iva e la società italiana cessionaria ne ha sostenuto il costo e portato in detrazione la relativa imposta. A seguito di un controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, la società italiana ha dovuto effettuare una rettifica dell’Iva detratta, in quanto il Fisco ha ritenuto che oggetto della cessione non erano i singoli beni, ma l’intera azienda e come tale doveva essere assoggettata all’imposta di registro e non all’Iva, in virtù del principio di alternatività tra i due tributi. I giudici di merito hanno, così, osservato che affinché il trasferimento abbia ad oggetto un’azienda occorre fare riferimento alla “causa reale del negozio” e all’attitudine o potenzialità produttiva del complesso che si cede. L’attitudine, inoltre, prescinde anche dal fatto che sul complesso di beni l’esercizio di un’impresa sia attuale, essendo sufficiente, appunto, l’attitudine potenziale all’utilizzo per un’attività d’impresa. Allo stesso modo, è irrilevante che il cedente abbia mai esercitato impresa attraverso quella specifica azienda.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy