Cessione dei crediti in garanzia esenzione al beneficiario finale

Pubblicato il 19 ottobre 2019

Arrivano chiarimenti sulla nozione di “beneficiario finale” degli interessi ai fini dell’esenzione dalle ritenute sugli stessi, ex articolo 26-quater del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.

Nell’ambito di un’operazione straordinaria, con cessione del credito a titolo di garanzia, l’Agenzia delle entrate - risoluzione n. 88/E/2019 - in relazione al prestito intercompany previsto da un piano di investimento, spiega che se non è riconosciuta la qualifica di “beneficiario finale”, come dettato dal comma 4, lettera c), n. 1 dell’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973, l’esenzione da ritenuta di cui al predetto articolo 26-quater non si rende applicabile agli interessi dovuti.

Ai sensi dell’articolo 26-quater, comma 4, lett. c), per essere considerata beneficiario effettivo una società deve ricevere i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non come agente, delegato o fiduciario di altri soggetti.

Se tra il beneficiario e l’autore del pagamento si interponga un intermediario, l’esenzione si applica soltanto se l’effettivo beneficiario degli interessi soddisfa i requisiti, come chiarito nella circolare n. 47/E del 2 novembre 2005.

In ordine alla nozione di “beneficiario effettivo”, il richiamato documento di prassi, alla luce della finalità volta a evitare che si utilizzi l’interposizione di un soggetto esclusivamente per godere dell’esenzione, ha chiarito che la società riveste la qualifica di beneficiario effettivo se, insieme:

  1. abbia la titolarità nonché la disponibilità del reddito percepito;
  2. tragga un proprio beneficio economico dall’operazione di finanziamento posta in essere.

Sul punto, la Corte di Giustizia UE - sentenze del 26 febbraio 2019 - ha chiarito, inoltre, che “l’esenzione da qualsiasi tassazione per gli interessi versati (…) è riservata ai soli beneficiari effettivi degli interessi medesimi, vale a dire alle entità che beneficino effettivamente, sotto il profilo economico, degli interessi percepiti e dispongano, pertanto, del potere di deciderne liberamente la destinazione” .

Nel caso di specie gli interessi risultano nella disponibilità dei cessionari, pertanto l’istante non è il beneficiario finale e non ha diritto all’esenzione.

Nella risoluzione interessanti delucidazioni sulla sussistenza di una “struttura organizzativa leggera” o di una “struttura finanziaria passante”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Rivalutazione TFR e imposta sostitutiva, indice ISTAT dicembre 2025: ecco come operare

29/01/2026

Dichiarazione Iva 2026: principali novità del modello

29/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy