Cessione del ramo aziendale stabilmente organizzato

Pubblicato il 16 aprile 2014 Ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, per ramo autonomo di azienda, suscettibile di trasferimento, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile.

Presupposti per la cessione

In occasione del trasferimento, questa entità deve conservare la propria identità e ciò presuppone una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento.

Trasferimento del dipendente illegittimo

Sulla base di questi assunti la Cassazione, con la sentenza n. 8756 del 15 aprile 2014, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato l'inefficacia di una cessione di ramo aziendale nei confronti di un dipendente della cedente il cui contratto di lavoro era stato trasferito proprio nell'ambito di questa operazione.

Accolte le doglianze del lavoratore il quale aveva impugnato il trasferimento asserendo che il ramo d'azienda fosse privo di una reale consistenza e autonomia funzionale in quanto artificiosamente creato al solo scopo di essere ceduto.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy