Con la risposta a interpello n. 311 del 12 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale della cessione della clientela da parte di un professionista persona fisica, effettuata in vista della cessazione dell’attività professionale.
L’istante, dottore commercialista, intende cessare la propria attività professionale nel corso del 2025, procedendo a:
La clientela rappresenta, nel caso concreto, l’unico elemento oggetto di cessione, non essendo trasferiti né una struttura organizzata né ulteriori beni materiali o immateriali.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 311/2025 dedica un’articolata analisi al corretto inquadramento, ai fini IVA, della cessione della clientela effettuata da un professionista persona fisica in vista della cessazione dell’attività.
Il tema riveste particolare rilevanza operativa, in quanto la qualificazione dell’operazione incide:
Ambito applicativo
L’istante ha chiesto se la cessione della clientela potesse rientrare tra le operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
La disposizione stabilisce che non sono considerate cessioni di beni:
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la ratio della norma è quella di:
Esclusione IVA non applicabile alla sola cessione del portafoglio clienti
Nel caso oggetto di interpello, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esclusione IVA non è applicabile, in quanto:
La clientela, isolatamente considerata:
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che la locuzione normativa “inclusa la clientela” non consente di ritenere sufficiente il solo trasferimento dei rapporti con i clienti, se tale trasferimento non è accompagnato da una struttura organizzata.
Natura della cessione della clientela nel lavoro autonomo
Richiamando un orientamento giurisprudenziale e di prassi consolidato, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che, nell’ambito dell’attività professionale:
In questo contesto, la cessione della clientela:
Qualificazione ai fini IVA: prestazione di servizi
Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 311 del 12 dicembre 2025 qualifica l’operazione come:
La prestazione è riconducibile a:
poste in essere a fronte di un corrispettivo.
Ne consegue che:
Coordinamento con la normativa unionale
L’Agenzia delle Entrate richiama, inoltre, l’articolo 19 della Direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di escludere dall’IVA il trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni.
Tuttavia, anche a livello unionale:
Il caso esaminato non soddisfa tali requisiti, confermando l’imponibilità IVA dell’operazione.
In sintesi, ai fini IVA:
Poiché l’operazione è soggetta a IVA, l’atto di cessione della clientela è assoggettato a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del Testo unico dell’imposta di registro (DPR 26 aprile 1986, n. 131).
L’Agenzia delle Entrate richiama la nuova formulazione dell’articolo 54 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), come modificato dal decreto legislativo n. 192/2024, che introduce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo.
In base a tale principio:
Non è pertanto possibile qualificare tali somme come:
Principio di cassa e obbligo di mantenimento della partita IVA
I compensi:
L’attività professionale non può considerarsi cessata fino all’incasso dell’ultima rata del corrispettivo. Per questo motivo, il professionista:
L’Agenzia delle Entrate precisa che il regime forfetario:
Nel caso concreto, sulla base del comportamento concludente dell’istante, il regime forfetario non risulta applicabile.
Ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), l’Agenzia delle Entrate condivide la soluzione prospettata dall’istante.
Codice “4” – periodo di non normale svolgimento dell’attività:
Codice “2” – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta:
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 311/2025 ribadisce un orientamento ormai consolidato secondo cui:
Sono inoltre confermate specifiche cause di esclusione dagli ISA in presenza di cessazione progressiva dell’attività.
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