Cessione immobili: obblighi e diritti sui beni si trasferiscono dalla scissa alla beneficiaria

Pubblicato il 10 luglio 2009

L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 178 del 9 luglio 2009, è chiamata ad esprimersi in merito ad un caso che vede la società istante nella veste di beneficiaria di immobili (impiegati originariamente in attività che davano luogo ad operazioni esenti) di alcune scisse trasferiti alla stessa tramite operazioni di scissione.

L’Agenzia spiega che l’impiego di tali beni in operazioni di locazione imponibili ai fini Iva, può far recuperare alla beneficiaria l’Iva non detratta sugli acquisti dalle società scisse, operando una rettifica della detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Infatti: “gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento”.

Viene, però, precisato che l’istante può procedere:

- per i beni con Iva non detratta dalla scissa, ad una rettifica dell’imposta per i decimi non ancora divenuti “definitivi”;

- per i beni con Iva detratta in base a pro-rata dalla scissa, ad una rettifica solo se si verifica una variazione di tale percentuale superiore a dieci punti, secondo tanti decimi della differenza di pro-rata per quanti sono gli anni che mancano al compimento del decennio.

La rettifica decorre dalla data di ultimazione degli interventi eseguiti sugli immobili da parte della scissa.

Gioia Lupoi

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