Cessione per riorganizzare il gruppo, agevolazioni confermate

Pubblicato il 04 maggio 2015 Con sentenza n. 266/15/15 depositata il 25 febbraio 2015, la Commissione tributaria provinciale di Bologna ha accolto il ricorso promosso da una Srl contro due avvisi di liquidazione che le erano stati notificati dall'agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, a seguito della cessione di un complesso immobiliare a favore di altra società appena costituita, riconducibile alla stessa proprietà e al medesimo gruppo.

L'amministrazione finanziaria, in particolare, aveva provveduto all'emissione degli avvisi ritenendo che, in considerazione dei rapporti intercorrenti tra le società e l'imminente scadenza del triennio dall'acquisto per il quale era stata applicata l'agevolazione prevista dall'articolo 1, sesto periodo, della Tariffa allegata al dall'articolo 1 del Dpr 131/1986 - che prevede un'imposta di registro in misura pari all'1% ed imposte ipotecarie e catastali in misura fissa in caso di trasferimenti di fabbricati abitativi effettuati a favore di società di rivendita immobiliare, a condizione che quest'ultime dichiarino espressamente di volerli ritrasferire a terzi entro 3 anni – la vendita effettuata fosse da disconoscere avendo avuto la sola causa di evitare l'incombente decadenza dalle agevolazioni richieste sull'atto di provenienza.

La società contribuente, per contro, si era difesa sostenendo l'effettività e legittimità dell'operazione in quanto priva di intenti elusivi e “svolta alla luce del sole”, senza avvalersi, ossia, di intestazioni fittizie a prestanomi o di creazione di società fiduciarie.

L'operazione – aveva sottolineato la Srl - era inquadrabile nell'ambito di una riorganizzazione interna del gruppo immobiliare e sorretta da precise ragioni economiche e finanziarie, mirando a redistribuire tra diverse società del gruppo gli immobili posseduti, migliorando la situazione patrimoniale delle società coinvolte e aumentando le possibilità di manovra su un mercato definito “stagnante”.

Deduzioni, queste, a cui hanno aderito i giudici provinciali secondo i quali l'Ufficio aveva trascurato di soffermarsi a valutare e contestare le ragioni economiche con le quali la contribuente aveva giustificato l'operazione.

Il disconoscimento della cessione, in definitiva, doveva ritenersi illegittimo.
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