Cessioni immobiliari più leggere

Pubblicato il 20 dicembre 2006

L’articolo 1, comma 309 della Finanziaria 2007 dispone che il principio del “prezzo-valore”, in base al quale la tassazione opera sulla rendita catastale rivalutata e non sul prezzo dichiarato, si applicherà ad ogni compravendita che si tassa con l’imposta di registro e che abbia (chiunque sia il venditore) una persona fisica nel ruolo di parte acquirente, la quale non agisca nell’esercizio di impresa, arte o professione.

Pertanto, rispetto al passato, saranno soggette a “prezzo-valore” - perciò a tassazione sulla base, come precisato, della valutazione catastale, non del prezzo dichiarato – le compravendite con acquirente persona fisica che abbiano quale parte venditrice:

- un soggetto non Iva e non persona fisica (società semplice, associazione, fondazione ...);

- un soggetto Iva che effettui una cessione in regime Iva esente, quindi con applicazione dell’imposta di registro proporzionale (cessione del costruttore dopo quattro anni dall’ultimazione dei lavori, cessione effettuata da un’impresa non costruttrice).

I mediatori immobiliari sono soggetti ad una pluralità di regole che mirano all’emersione di imponibile di sommerso. Viene infatti prescritto, dalla Finanziaria 2007, che debbono essere riportati:

 

1. i dati identificativi del titolare dell’Agenzia, se persona fisica, o la denominazione sociale e i dati identificativi del legale rappresentante, se si tratta di un’agenzia di mediazione esercitata in forma societaria, ovvero i dati del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la società di mediazione;

2. il codice fiscale o la partita Iva dell’agenzia di mediazione;

3. il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio di riferimento per il titolare, ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la società di mediazione;

4. l’ammontare del compenso al mediatore e le modalità di pagamento (assegno, bonifico, contante ...).

L’omessa, l’incompleta o la mendace indicazione dei detti dati comporta una sanzione amministrativa da 10mila euro e la tassazione dei beni trasferiti in base al loro valore venale in comune commercio e non in ragione della rendita catastale rivalutata.

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