Checklist ASSIREVI per bilanci 2025

Pubblicato il 03 febbraio 2026

Come ogni anno, ASSIREVI – Associazione Italiana delle Società di Revisione, ha pubblicato le liste di controllo (checklist) a supporto della redazione e revisione dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati.

Per i bilanci 2025, le checklist assumono una rilevanza particolare, poiché recepiscono gli emendamenti ai principi contabili OIC pubblicati l’8 dicembre 2025, destinati a diventare obbligatori dal 2026 ma applicabili anticipatamente già agli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2025.

Finalità e limiti delle checklist ASSIREVI

Le checklist ASSIREVI hanno l’obiettivo di fornire supporto operativo e metodologico a imprese, redattori del bilancio e revisori legali.

Si tratta di strumenti di ausilio che:

L’utilizzo corretto richiede una valutazione puntuale di diversi fattori, tra cui:

La responsabilità dell’adattamento e dell’utilizzo delle checklist resta in capo al soggetto incaricato della revisione.

Checklist ASSIREVI bilanci 2025: ambito di applicazione

Le liste di controllo pubblicate nella sezione “Check list” del sito ASSIREVI sono riferite alle società di capitali che redigono il bilancio secondo gli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, sulla base dei principi contabili applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2025.

Le checklist sono rese disponibili anche in formato Word, scaricabile e compilabile, per agevolarne l’utilizzo operativo durante le fasi di redazione e revisione del bilancio.

Emendamenti OIC 2025: le aree di bilancio interessate

Gli aggiornamenti ai principi contabili OIC recepiti da ASSIREVI incidono su alcune aree chiave del bilancio d’esercizio, con effetti significativi rispetto ai bilanci 2024:

Di seguito, le principali novità operative.

Acquisti con opzione di rivendita: il criterio della “ragionevole certezza”

Una delle modifiche più rilevanti riguarda gli acquisti con opzione o obbligo di rivendita (buy-back).

Il bene può essere iscritto in bilancio dall’acquirente solo se esiste la ragionevole certezza che l’opzione di rivendita non sarà esercitata. In caso contrario, l’operazione assume natura finanziaria e non configura un acquisto di rimanenze.

Le conseguenze operative sono significative e possono incidere su:

La stessa logica si applica anche alle immobilizzazioni materiali quando l’operazione presenta analoghe caratteristiche contrattuali.

Immobilizzazioni immateriali: limiti all’ammortamento basato sui ricavi

Per le immobilizzazioni immateriali, gli emendamenti OIC restringono l’utilizzo dei ricavi come base di calcolo delle quote di ammortamento.

Tale criterio è ammesso esclusivamente se:

Rispetto ai bilanci 2024, viene innalzato il livello di documentazione probatoria richiesta, che deve risultare coerente con la sostanza economica dell’utilizzo del bene.

Affrancamento delle riserve: rilevazione dell’imposta sostitutiva

Sul fronte delle imposte sul reddito, l’emendamento chiarisce che il debito per imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta deve essere rilevato:

Qualora siano state precedentemente stanziate imposte differite sulle riserve affrancate, tali imposte devono essere riversate. Gli interessi dovuti in caso di rateazione seguono invece il principio della competenza economica.

Fondi oneri attualizzati: nuova voce nel conto economico

Per i fondi rischi e oneri attualizzati, inclusi i fondi per smantellamento e ripristino, gli effetti:

se rilevanti, devono essere iscritti in una voce dedicata del conto economico, all’interno della classe C:

L’obiettivo è migliorare la leggibilità del costo finanziario implicito associato ai fondi.

Decorrenza delle modifiche e adozione anticipata

Gli emendamenti ai principi contabili OIC si applicano:

Gli effetti contabili devono essere rilevati secondo le regole dell’OIC 29, in via generale con applicazione retroattiva, salvo i casi in cui sia ammessa l’applicazione prospettica.

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