Chiamato in garanzia, spese sulla base del principio di causalità

Pubblicato il 03 maggio 2014 In materia di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, anche impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte soccombente che abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia.

Tale statuizione trova adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite.

E' il principio richiamato dai giudici di legittimità nel testo della sentenza n. 9504 del 30 aprile 2014.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy