Chiamato in garanzia, spese sulla base del principio di causalità

Pubblicato il 03 maggio 2014 In materia di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, anche impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte soccombente che abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia.

Tale statuizione trova adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite.

E' il principio richiamato dai giudici di legittimità nel testo della sentenza n. 9504 del 30 aprile 2014.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Pulizie industria - Verbale di accordo del 13/6/2025

18/06/2025

CCNL Oreficeria industria - Verbale di incontro del 12/6/2025

18/06/2025

CCNL Alimentari pmi Confapi - Accordo del 28/5/2025

18/06/2025

Oreficeria industria. Incremento retributivo

18/06/2025

Alimentari pmi Confapi. Rinnovo

18/06/2025

Pulizie industria. Rinnovo

18/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy