Chiarimenti della Giustizia sull’applicazione degli aumenti di contributo unificato

Pubblicato il 12 luglio 2012 Il ministero della Giustizia ha diffuso una nota del Dipartimento per gli affari di giustizia datata 5 luglio 2012, con cui vengono forniti chiarimenti con riferimento alla disciplina del Contributo unificato alla luce delle recenti previsioni dell'aumento della metà del contributo unificato per i giudizi di impugnazione e del suo raddoppio per i ricorsi in Cassazione. La Legge n. 183 del 2011, introduttiva di detti aumenti, stabiliva, in particolare, la loro applicazione anche alle controversie pendenti alla data della propria entrata in vigore (1° gennaio 2012).

Il Dag chiarisce, in proposito, che per “controversie pendenti” si debba fare riferimento all'intera procedura e non alle sue singole fasi o gradi di giudizio. Il giudizio di impugnazione, quindi, si considera controversia pendente in rapporto al precedente grado di giudizio e alla data di pubblicazione o di deposito del relativo provvedimento.

La nota interviene a fornire precisazioni anche relativamente all’applicazione del contributo unificato nelle procedure esecutive. Viene, in particolare, chiarito come per le esecuzioni immobiliari, per i processi di opposizione agli atti esecutivi e per gli altri processi esecutivi, vada versato un contributo in misura fissa individuato per tipologia di procedura. Per le procedure esecutive mobiliari il contributo unificato deve, invece, essere corrisposto in una misura collegata al valore della procedura. Nelle ipotesi di intervento nelle procedure esecutive il creditore è tenuto al versamento del contributo unificato solo nel momento di proposizione dell’istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.
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