Chiarimenti delle Entrate sugli immobili storico/artistici

Pubblicato il 02 gennaio 2013 Con la risoluzione n. 114/E, del 31 dicembre 2012, l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla richiesta riguardante la determinazione del reddito in caso di locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico. Nel quesito si chiede se il confronto tra la rendita catastale e il canone di locazione debba essere effettuato assumendo la rendita catastale ridotta del 50 per cento oppure per intero.

Alla luce delle modifiche intervenute con il decreto legge n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, che ha modificato l'articolo 90 del Tuir, che disciplina, ai fini IRES, i redditi degli immobili patrimonio ovvero i redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell'impresa, l'Agenzia specifica che il reddito medio ordinario è costituito dalla rendita catastale, rivalutata, ridotta del 50 per cento, anche se l'immobile è tenuto a disposizione.

Stessa valutazione per l'immobile di interesse storico/artistico locato, in quanto trattasi di reddito potenziale e figurativo, quindi indipendente dagli effettivi utilizzi. Nell'ipotesi di locazione di tale tipologia di immobile, i valori da confrontare per determinare l'imponibile Ires sono il canone annuo, ridotto del 35 per cento, e la rendita catastale, rivalutata, ridotta del 50 per cento.

L'Agenzia, inoltre, per ragioni di carattere logico-sistematico ritiene che i valori da confrontare per determinare l'imponibile ai fini Irpef, siano il canone annuo, ridotto del 35 per cento, e la rendita catastale, rivalutata, ridotta del 50 per cento.
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