Chiarimenti Inps sulle prestazioni economiche di maternità

Pubblicato il 01 maggio 2010 La circolare n. 62 del 29 aprile 2010 dell'Inps entra nel merito delle prestazioni economiche di maternità.

Tra le specifiche più rilevanti è detto che se la lavoratrice in assenza per congedo parentale intraprende un'altra attività lavorativa non ha diritto all'indennità dall'Inps. La stessa regola vale nei casi in cui il lavoratore intraprenda una nuova attività durante periodi di congedo parentale non indennizzabili per superamento dei limiti temporali e reddituali previsti dalla legge e per lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi presso la pa, i titolari di assegno di ricerca e le lavoratrici autonome. Il respingimento della domanda di indennità, con eventuale recupero di quanto già corrisposto, deve riferirsi a quei periodi di congedo relativamente ai quali risulti verificato il contemporaneo svolgimento della nuova attività lavorativa intrapresa.

Circa il parto prematuro si rettifica la circolare n. 45/2000 con la precisazione che i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto vanno aggiunti al termine del periodo di proroga con conseguente riconoscimento di un periodo di congedo post partum complessivamente di maggiore durata.

Infine, si spiega che i certificati medici redatti dai medici convenzionati devono considerarsi equivalenti a quelli rilasciati dai medici di struttura pubblica (SSN) e, pertanto, devono essere accettati dall’Istituto e dal datore di lavoro.
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