Chiarimenti sulla regolamentazione comunitaria della disoccupazione

Pubblicato il 25 maggio 2015 L’INPS, con circolare n. 105 del 22 maggio 2015, ricorda che dall’1.5.2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari (Regg. Ce n. 883/2004 e n. 987/2009) che hanno modificato, in parte, la regolamentazione delle prestazioni di disoccupazione.

Le innovazioni più significative riguardano:

- il mantenimento del diritto alle prestazioni per i disoccupati che si recano in cerca di occupazione in un altro Stato membro diverso da quello competente; (art. 64, Reg. n. 883/2004);

- le prestazioni da erogare alla persona disoccupata residente nel corso dell’ultima occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (art. 65, Reg. n. 883/2004).

Attualmente, in caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, il pagamento va effettuato direttamente dall’istituzione competente, di regola quella di ultima occupazione, mentre, per l’erogazione dell’indennità di disoccupazione a coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente, le prestazioni di disoccupazione vanno erogate dall’istituzione dello Stato di residenza e sono a carico di detto Stato.

Stante quanto sopra, l’Istituto fornisce le istruzioni relative a:

- erogazione delle prestazioni di disoccupazione a carico dell’assicurazione italiana, nel caso di lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri che risiedono in Italia e sono assicurati in un altro Stato membro;

- richieste di rimborso pervenute dalle istituzioni estere, nel caso di lavoratori frontalieri, residenti in un altro Stato membro, che lavorano in Italia e nel caso di persone diverse dai lavoratori frontalieri, che risiedono in un altro Stato membro e che durante la loro ultima attività lavorativa erano soggette alla legislazione italiana;

 - precisazioni in merito alla certificazione relativa alla legislazione applicabile.
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