Chiarite le problematiche tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche

Pubblicato il 19 maggio 2010

Con la risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010, l’agenzia delle Entrate risponde a quattro quesiti sollevati da una associazione sportiva nazionale che, nello specifico, aveva richiesto chiarimenti al Fisco circa l’applicazione di regimi tributari di favore per gli enti sportivi dilettantistici.

Di seguito, i chiarimenti resi.

Riguardo ai compensi degli allenatori, la risoluzione in oggetto specifica che gli indennizzi erogati nell'esercizio “diretto” di attività sportive dilettantistiche godono del regime agevolato e, specificatamente, si devono ritenere agevolati se erogati a favore di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, a prescindere dalla realizzazione di una specifica manifestazione. In particolare, l’agevolazione tributaria è riconosciuta quando i compensi sono pagati da Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire o altri enti di promozione sportiva dilettantistica da tali organismi riconosciuti. La conclusione appare conforme a quanto già indicato dall'ente di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo (Enpals) nella circolare n. 18/2009.

È confermata, in ottemperanza della disposizione contenuta nell’articolo 148, comma 3, del Tuir, la non imponibilità dei corrispettivi versati all'ente sportivo per le prestazioni o cessioni rese in conformità degli scopi sociali dell'ente associativo, a soggetti non soci o non associati (frequentatori e/o praticanti) purchè gli stessi risultino tesserati dalla società oppure dalle organizzazioni nazionali di riferimento.

Le prestazioni per idromassaggio e bagno turco, dal momento che possono prescindere dall’attività sportiva in sé, sono da considerarsi commerciali e non godono di sconti fiscali, anche se sono rese da associazioni sportive dilettantistiche.

È riconosciuta la possibilità di erogare stipendi “maggiorati” ad atleti ed allenatori, cioè di importi superiori ai parametri previsti dalla legge, se è dimostrabile che i suddetti maggiori importi si rendono necessari per il raggiungimento degli obiettivi di carattere istituzionale dell’ente. Cioè, se sono utili per incentivare determinate prestazioni professionali.

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