Chiusura agevolata con valori catastali

Pubblicato il 24 giugno 2008 Con risoluzione n. 261/E/2008 l’agenzia delle Entrate esamina le modalità di determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva per le società non operative che, entro il 31 maggio scorso, hanno deliberato lo scioglimento agevolato previsto dalla legge n. 244/2007. In particolare, si è chiesto come quantificare il valore di un immobile non abitativo assegnato ai soci e, nello specifico, se fosse possibile avvalersi del cosiddetto “metodo automatico catastale”, che si basa sulla moltiplicazione della rendita rivalutata dell’immobile per alcuni coefficienti di legge. L’agenzia delle Entrate risponde che ai fini del calcolo delle imposte sui redditi, la plusvalenza da assegnare può essere determinata come differenza tra il valore catastale e il costo fiscale dell’immobile, indipendentemente dalla tipologia di quest’ultimo (cioè, anche se si tratta di fabbricati non abitativi). Infatti, ricorda la n. 261/E che l’utilizzo del valore catastale è limitato agli immobili abitativi e loro pertinenze, sono per quanto riguarda la tassazione degli atti di assegnazione agevolata ai fini dell’imposta di registro.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Visite mediche di controllo: nuove funzionalità dall'Inps

16/05/2025

Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi con le deroghe Amato

16/05/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: nuovi applicativi dal 23 maggio

16/05/2025

Autoimpiego nei settori strategici in GU: doppio bonus per i giovani

16/05/2025

Ecobonus: omessa comunicazione a ENEA? La detrazione rimane

16/05/2025

Bonus investimenti 4.0 2025: modello aggiornato per prenotare il tax credit

16/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy