Chiusura liti fiscali Codici tributo per il versamento

Pubblicato il 02 agosto 2017

A completare il quadro per la definizione delle liti fiscali, l’agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo da utilizzare, nel modello F24, per versare le somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie.

E’ con l’art. 11 del Dl 50/2017 che è stata aperta la possibilità di definire le liti pendenti con il Fisco. Successivamente, il provvedimento del 21 luglio 2107 ha approvato il modello per presentare la domanda di definizione e la circolare n. 22 del 28 luglio 2017 ha dettato le istruzioni operative.

Ora, con risoluzione n. 108 del 1° agosto vengono istituiti i relativi codici tributi – dal numero 8121 a 8127 - per effettuare il dovuto versamento.

Il documento precisa che i codici vanno inseriti anche nella sezione "erario" dell'istanza di presentazione della definizione agevolata, in corrispondenza della colonna "importi a debito versati".

Altre istruzioni

Nel campo “codice ufficio” deve essere indicato il codice della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio, parte in giudizio. Tali codici sono rintracciabili nelle “Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni Centrali, Regionali e Provinciali”, presenti sul sito delle Entrate.

Il campo "rateazione/regione/provincia/mese di riferimento" va riempito con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario (reperibili nella "tabella T0", per le Regioni e le Province autonome, o nella "tabella T4" per quanto riguarda i codici catastali dei Comuni).

Infine, viene chiarito che se il versamento viene eseguito da un soggetto diverso da quello che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, sarà necessario indicare nel campo "codice fiscale" della sezione "contribuente” dell’F24 il codice fiscale di chi effettua il versamento.

Nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" deve essere inserito, invece, il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, mentre nel campo "codice identificativo", il codice "71".

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