CIG in deroga 2017 Ulteriori precisazioni INPS

Pubblicato il 06 giugno 2017

Le Regioni e le Province autonome possono utilizzare le risorse destinate alla decretazione in deroga, fino al 50% delle risorse ad esse attribuite, per le concessioni di ammortizzatori in deroga anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori siano adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016 (i trattamenti possono anche essere concessi dal 1 o dal 2 gennaio 2017, purché vi sia continuità tra l’intervento ordinario e l’intervento di deroga e che la decretazione relativa alla deroga sia avvenuta in data anteriore al 31 dicembre 2016).

Come chiarito dal messaggio INPS n. 1713/2017, tra gli ammortizzatori ordinari rientrano le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro garantite dai Fondi di Solidarietà, compresi il Fondo di Integrazione Salariale(F.I.S.) ed i Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi.

Inoltre, è stato chiarito che le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro garantite dai Contratti di solidarietà sono da annoverare tra gli ammortizzatori sociali ordinari e, quindi, le Regioni e le Province autonome possono decretare cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017, in continuità con le prestazioni erogate dai sopradetti Contratti.

Stante quanto sopra, l’INPS, con messaggio n. 2303 del 5 giugno 2017 ha evidenziato che, al fine di consentire la verifica del requisito della continuità, il datore di lavoro dovrà fornire all’Istituto una dichiarazione di responsabilità in merito all’avvenuta fruizione delle prestazioni garantite dai Contratti di solidarietà, con la specifica della data di fine intervento.

Solo dopo aver acquisito tale dichiarazione e verificato il rispetto del disposto normativo, la sede territoriale che ha in carico l’autorizzazione della domanda provvederà a chiederne lo sblocco.

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