CIGD per COVID-19, nuove faq dell’INPS

Pubblicato il 25 giugno 2020

A seguito delle novità previste dal cd. “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020), che non prevede più la richiesta alla Regione per l’accesso alla cassa integrazione in deroga, l’INPS ha attivato una funziona online per l’inoltro della domanda. In particolare, nell’area “Servizi per aziende e consulenti”, nella sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, bisogna scegliere l’opzione “CIG in Deroga INPS”. A questo punto, si inserisce il codice fiscale e PIN e si arriva alla procedura “CIG IN DEROGA COVID-19 INPS”.

Ad ogni domanda deve essere allegato un file contenente i dati dei beneficiari ai quali è destinata la prestazione in capo all’unità produttiva indicata nella domanda.

A specificarlo è l’INPS, con le faq pubblicate il 24 giugno 2020.

CIGD per COVID-19, come compilare il file csv?

Vanno inseriti nel file csv tutti i beneficiari in forza all’unità produttiva per i quali si richiede la prestazione sia in full time che in part time. Per i full time va indicato il valore 100,00.

Si ricorda che è possibile scaricare il file csv dal file “Beneficiari_CIGD.csv” e il manuale per la compilazione nella sezione “Allegati” del servizio “CIG IN DEROGA COVID-19 INPS”.

CIGD per COVID-19, come si calcola l’anticipo del 40%?

Come noto, l’azienda richiede, a titolo prudenziale, un’autorizzazione di ore di sospensione di numero maggiore rispetto a quelle che poi verranno effettivamente utilizzate. Le ore di CIG in deroga richieste nel momento della domanda per l’intero periodo, su cui l’INPS ha calcolato l’anticipazione del 40% potrebbero risultare superiori rispetto alle ore effettivamente utilizzate dall’azienda nello stesso periodo.

Tuttavia, l’anticipo non viene calcolato sul totale delle ore richieste ma sulle ore indicate per ciascun lavoratore nel file dell’anticipo. Il datore di lavoro potrà, dunque, chiedere di anticipare un numero di ore inferiore rispetto a quelle complessive per le quali si richiede l’autorizzazione, mentre non sarà possibile il contrario.

CIGD per COVID-19, autorizzazioni distinte

Infine, per i datori di lavoro che non hanno completato le nove settimane, l’INPS precisa che non è possibile cumulare le settimane e ricevere un’unica autorizzazione, in quanto trattasi di richieste distinte.

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