CIGS Incremento contribuzione addizionale

Pubblicato il 30 maggio 2016

Il Testo Unico degli ammortizzatori Sociali (D.Lgs. n. 148/2015) ha previsto che, qualora in sede di verifica ispettiva anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), il contributo addizionale di cui all’articolo 5, D.Lgs. n. 148/2015, sia incrementato nella misura dell’1%.

Con il Decreto n. 94956 del 10 marzo 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha definito l'incremento in questione che va applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.

Chiarisce il DI n. 94956/2016 che l’INPS provvederà ad applicare la sanzione, a seguito di segnalazione da parte della DTL.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno sociale cittadini extra UE: solo con permesso di soggiorno di lungo periodo

06/03/2026

Recupero ICI-ENC: aggiornato il modulo REC25 per la dichiarazione

06/03/2026

IVA alberghi: servizi accessori fuori dall’aliquota ridotta

06/03/2026

MUD 2026: nuovo modello aggiornato in GU. Invio entro il 3 luglio

06/03/2026

Rottamazione-quater: pagamenti entro il 9 marzo 2026

06/03/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

06/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy