CIGS Incremento contribuzione addizionale

Pubblicato il 30 maggio 2016

Il Testo Unico degli ammortizzatori Sociali (D.Lgs. n. 148/2015) ha previsto che, qualora in sede di verifica ispettiva anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), il contributo addizionale di cui all’articolo 5, D.Lgs. n. 148/2015, sia incrementato nella misura dell’1%.

Con il Decreto n. 94956 del 10 marzo 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha definito l'incremento in questione che va applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.

Chiarisce il DI n. 94956/2016 che l’INPS provvederà ad applicare la sanzione, a seguito di segnalazione da parte della DTL.

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