CIGS per aziende in cessazione

Pubblicato il 05 ottobre 2018

Con circolare n. 15 del 4 ottobre 2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito istruzioni in merito all'introduzione dei criteri per l'accesso al trattamento di CIGS per aziende in cessazione, ai sensi dell'articolo 44, D.L. 28 settembre 2018, n. 109.

La circolare ministeriale individua, in particolare, i criteri per l'approvazione dei programmi di CIGS per crisi aziendale in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando.

Il trattamento di integrazione salariale straordinaria in questione è da intendersi come una specifica ipotesi di crisi aziendale, può essere concesso a decorrere dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015  - che disciplinano rispettivamente la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva (30 mesi per le imprese dell’edilizia ed affini) e le singole durate massime contemplate per ciascuna delle causali di intervento straordinario di integrazione salariale  - e può essere riconosciuto, alla presenza di determinate condizioni, sino a dodici mesi limitatamente a ciascun anno 2018, 2019 e 2020 ed entro le risorse stanziate.

Istanza

Per poter beneficiare del trattamento di CIGS è necessaria la stipula di un accordo in sede governativa che abbia ad oggetto:

Successivamente va fatta istanza al Ministero del Lavoro per il tramite del sistema informatico “Cigsonline”.

Allegati
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