CIGS per cessazione attività e trattamento in deroga ai limiti massimi

Pubblicato il 19 novembre 2018

L'articolo 44, comma 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109, ha reintrodotto, a decorrere dal 29 settembre 2018 e per il triennio 2018-2020, il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva.

Con messaggio n. 4265, del 15 novembre 2018, l’INPS ha sottolineato che si tratta di una specifica ipotesi di crisi aziendale che potrà avere una durata massima di 12 mesi complessivi.

Il trattamento:

Sottolinea il messaggio che per poter richiedere il trattamento in questione occorre prima che sia sottoscritto, tra l'impresa cessata o in cessazione e le parti sociali, uno specifico accordo presso il Ministero del Lavoro, al quale possono partecipare anche il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione interessata.

Per le condizioni di spettanza, il procedimento e le modalità di presentazione dell’istanza l’INPS rinvia alla circolare del Ministero del Lavoro n. 15/2018.

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