Controlli di fine anno: le ferie residue

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Tra le verifiche da porre in essere prima della chiusura dell’anno 2025, i datori di lavoro dovranno prestare attenzione ai contatori delle ferie maturate e fruite nell’anno.

Il mancato rispetto delle prescrizioni minime contenute nell’art. 10, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, oltre a comportare la possibile applicazione di sanzioni amministrative, può incidere negativamente sulla legittima fruizione di agevolazioni contributive e normative.

Come noto, infatti, il mancato godimento del periodo minimo annuo per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore dipendente, ancorché senza effetti sulla regolarità contributiva dell'impresa stricto sensu intesa, preclude l'accesso alle agevolazioni contributive ai sensi dell'art. 1, comma 1175, nella parte in cui l'impresa deve rispettare gli altri obblighi di legge.

Il diritto alle ferie retribuite

Nel nostro ordinamento, l’art. 36, comma 3, Carta Costituzionale, sancisce il diritto del lavoratore dipendente a fruire di un periodo di ferie annuali retribuite, per le quali non è ammessa alcuna possibilità di rinuncia.

Il principio citato, che trova fondamento nella necessità di assicurare il c.d. recupero delle energie psico-fisiche, è declinato nell’art. 10, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, secondo cui il periodo di ferie non può essere inferiore a quattro settimane, fatte salve eventuali previsioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale applicata.

Il periodo minimo legale di ferie deve essere goduto per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione e per le restanti due settimane nei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione.

Nota Bene
Il termine minimo previsto dalla norma per la fruizione delle ferie può essere derogato in un periodo più ampio dalla contrattazione collettiva, con il solo limite di non “snaturare” la funzione propria dell’istituto, ovverosia quella di assicurare al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche.

 

La consacrazione costituzionale del diritto in argomento – nella dimensione in cui il diritto al recupero delle energie psico-fisiche può essere considerato un interesse superiore volto a tutelare la salute della persona – non consente la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, salvo che in una delle ipotesi sotto-elencate:

  • monte ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  • ferie previste dalla contrattazione collettiva ed eccedenti il periodo minimo di quattro settimane;
  • ferie maturate nei contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno (Ministero del Lavoro, circolare 3 marzo 2005, n. 8), ancorché fattispecie poco raccomandata in ragione di eventuali proroghe o trasformazioni ipotizzabili.

Si evidenzia, infine, che il periodo di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro tenendo conto “delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.

Ferie non godute e agevolazioni contributive

Ai sensi dell’art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In tale ambito, il rispetto della disciplina normativa sul diritto alle ferie retribuite rientra appieno nelle prescrizioni che ammettono il datore di lavoro a fruire delle agevolazioni contributive nella parte in cui, per l’appunto, questa ricade tra gli altri obblighi di legge.

Il mancato godimento del periodo minimo annuale dedicato al recupero delle energie psico-fisiche, ancorché non abbia effetti sul DURC, preclude l’accesso alla legittima fruizione di forme agevolative o incentivate sugli oneri correlati ai rapporti di lavoro.

Tale preclusione, però, a differenza di quanto avviene nel caso di DURC irregolare, e sempreché la violazione non abbia riflessi di natura contributiva, assume rilevanza limitatamente ai lavoratori cui la violazione si riferisce e per una durata pari al periodo in cui la violazione si è protratta.

Per i lavoratori in forza al 1° gennaio 2025, pertanto, i datori di lavoro dovranno verificare che i prestatori di lavoro dipendente abbiano fruito di un periodo di ferie pari ad almeno due settimane.

Attenzione
Nel caso in cui il periodo minimo legale di ferie da godere nel corso dell’anno di maturazione non sia stato rispettato per eventi tutelati come malattia, infortunio, maternità o cassa integrazione, non potranno essere addebitate responsabilità al datore di lavoro (Ministero del Lavoro, interpello 18 ottobre 2006, n. 4908). 

Ferie e aspetti sanzionatori

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopracitate in materia di ferie retribuite comporta, altresì, l’applicazione delle sanzioni amministrative prescritte dall’art. 18-bis, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Tale sanzione è, in particolare, parametrata come di seguito, sulla base del numero di violazioni riscontrate:

Fattispecie

Sanzione amministrativa

Violazione che riguarda fino a 5 lavoratori

Da € 120 a € 720

Violazione che riguarda da 6 a 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni

Da € 480 a € 1.800

Violazione che riguarda più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni

Da € 960 a € 5.400 senza possibilità di pagamento in misura ridotta

Al fine di non incappare nelle violazioni di cui sopra, il datore di lavoro può programmare annualmente il c.d. piano ferie.

Potrebbe, quindi, essere opportuno, acquisire entro una certa data le specifiche esigenze manifestate dai lavoratori per poi valutarne la compatibilità con le esigenze e l’organizzazione delle attività produttive dell’impresa eventualmente variando i periodi prescelti dai lavoratori dipendenti.

Sarà onere del datore di lavoro comunicare eventuali variazioni apportate ad ogni singolo lavoratore rispettando un congruo preavviso che permetta al lavoratore l’organizzazione del proprio riposo psicofisico.

Altresì, mediante l’adozione di un apposito regolamento aziendale potranno fissarsi le tempistiche di cui sopra nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sopra riportate.

Esempio
Disposizione in regolamento aziendale
Le ferie verranno maturate secondo le prescrizioni del CCNL di riferimento. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che espressa al godimento annuale delle ferie. Le ferie dovranno avere normalmente carattere continuativo nel periodo feriale estivo (giugno-agosto).
I lavoratori entro il 31 marzo di ogni anno dovranno far pervenire alla Direzione aziendale la richiesta dei periodi preferenziali prescelti.
Sarà cura dell’Organo amministrativo, previa eventuale riunione con gli interessati, entro il 30 aprile di ogni anno definire l’effettivo periodo feriale dei dipendenti e collaboratori secondo criteri di turnazione che tengano conto sia delle esigenze produttive dell’Azienda che del desiderio espresso dai lavoratori.
Eventuali ulteriori richieste inerenti a periodi feriali diversi potranno essere avanzate con un preavviso minimo di quindici giorni e dovranno, comunque, essere espressamente autorizzati dalla Direzione aziendale.
Diversamente, verranno considerate come assenze ingiustificate. Salvo che nel periodo estivo, è generalmente preclusa la possibilità di richiedere un periodo di ferie superiore a tre giornate consecutive nel periodo settembre – maggio.

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

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