CIGS per le aziende sottoposte a procedure concorsuali e rimborso delle quote di TFR

Pubblicato il 18 dicembre 2014 A seguito di alcuni quesiti posti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei CdL, il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 33 del 17 dicembre 2014, ha sostenuto che per i periodi di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali, ex art. 3 della L. n. 223/1991, il diritto al rimborso delle quote di TFR matura ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. n. 464/1972, in considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei rapporti di lavoro (vedi circolare INPS n. 141/1992).

Qualora le suddette imprese collochino in mobilità i propri dipendenti fuori dai limiti temporali indicati all’art. 5, comma 6, Legge n. 223/91, resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di concessione ex art. 3 della medesima Legge.

Inoltre, per il Ministero del Lavoro, qualora alla dichiarazione di fallimento consegua la cessazione del rapporto di lavoro perché il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione dell’attività dell’impresa, non sembra che possano maturare ulteriori quote di TFR.

In merito ai periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, l’interpello ricorda che anche con riferimento alle imprese sottoposte a procedure concorsuali la ripresa dell’attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, derivandone dunque l’impossibilità di ascrivere le quote di TFR a carico della CIGS (cfr. INPS messaggio n. 14963/2010).

Diversamente, nel caso di richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’art. 3 della L. n. 223/1991, sussiste la continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l’impresa fallita fino al termine di concessione del trattamento stesso.

Si ritiene pertanto che, nel corso del periodo di fruizione della CIGS, continuino a maturare le quote di TFR con riferimento alle società sottoposte a procedure concorsuali.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Alimentari panificazione - Ipotesi di accordo del 6/6/2024

14/06/2024

Alimentari e panificazione. Rinnovo

14/06/2024

Attività produttive strategiche: deroghe a ambiente e salute solo provvisorie

14/06/2024

Scadenza IMU 2024. Calcolo e modalità di pagamento

14/06/2024

Stabile organizzazione IVA: conta la realtà economica, non lo status giuridico

14/06/2024

Reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti: accordo Giustizia - Lavoro

14/06/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy