Cinque per mille. Chiarimenti su obblighi di rendicontazione

Pubblicato il 27 febbraio 2019

Dopo l’emanazione del Dlgs n. 111/2017, recante la disciplina dell’istituto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, sono stati posti alla Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese numerosi quesiti, circa la normativa da applicare in tema di obblighi di rendicontazione e pubblicazione relativi al contributo del cinque per mille.

Nello specifico, gli enti beneficiari del contributo del cinque per mille e i centri di servizio per il volontariato hanno richiesto l'individuazione della normativa alla quale fare riferimento ai fini dell'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità, se cioè, debba farsi riferimento al dettato dell'art. 8 del D. Lgs. n. 111/2017 ovvero alla preesistente disciplina contenuta negli artt. 12 e 12-bis del D.P.C.M. 23.4.2010 (come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7.7.2016).

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 2106 del 26 febbraio 2019, ha fornito risposta ai suddetti interrogativi.

Dopo aver reso, in via preliminare, una breve sintesi del contenuto delle suddette norme e acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero stesso, il Direttore generale, Alessandro Lombardi, ritiene che: “in assenza del citato D.P.C.M. attuativo del D.Lgs n. 111/2017, gli obblighi di rendicontazione del contributo del cinque per mille e di pubblicazione dei rendiconti medesimi continuano ad essere disciplinati dagli artt.12 e 12-bis del D.P.C.M. 23.4.2010, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 7.7.2016".

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