Circostanza attenuante anche per chi conduce all'individuazione e al recupero dei proventi del traffico di droga

Pubblicato il 11 settembre 2013 Secondo la Cassazione - sentenza n. 37122 del 10 settembre 2013 – la collaborazione che interrompe la commissione dei reati e quella che conduce a intercettare le risorse dei reati possono essere alternative tra loro, così che anche una solo di esse è in grado, ove ne possieda i requisiti, di integrare la circostanza attenuante di cui all'articolo prevista dall'articolo 73 del Dpr 309/1990, il testo unico sulla droga.

Ne consegue che la riduzione dalla metà a due terzi prevista per chi aiuta l'autorità giudiziaria in corso di commissione dei reati è applicabile anche in caso di “contributo dell'autore o coautore del reato che conduce all'individuazione e al recupero di denaro e altri beni che costituiscono strumento o provento del traffico di droga e siano stati occultati o reinvestiti, allorché tale condotta costituisca un significativo contributo a privare gli autori del reato dei mezzi che renderebbero possibile la prosecuzione o ripresa dell'attività illecita oppure dei vantaggi patrimoniali illecitamente conseguiti e dissimulati”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI: sì al part-time agevolato. Costi e benefici

06/02/2026

Trasparenza retributiva e parità salariale: cosa prevede il decreto approvato in CDM

06/02/2026

Inps, trascinamento delle giornate in agricoltura: adempimenti e scadenze

06/02/2026

TFR e Fondo di Tesoreria: obblighi contributivi e soglie occupazionali. Le istruzioni

06/02/2026

Sicurezza, ok del Governo: stretta su manifestazioni, armi e violenza giovanile

06/02/2026

CCNL Occhiali industria - Ipotesi di accordo del 30/1/2026

06/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy