Classi per interessi economici

Pubblicato il 07 aprile 2009 Il Tribunale di Milano si è espresso in materia di concordato preventivo, ribadendo l’importanza della formazione delle classi. Si tratta, cioè, di quei poteri (esercitabili d’ufficio) che sono stati fissati dall’articolo 163 della Legge fallimentare e per i quali il tribunale può valutare la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Nello specifico, la proposta prevedeva che tutti i creditori chirografari fossero inseriti senza alcuna distinzione in un’unica classe. Il Tribunale, con ordinanza 4 dicembre 2008, ha sostenuto che non è sufficiente la qualifica di chirografari per dimostrare l’omogeneità degli interessi economici e, dunque, giustificare la completa assimilazione. Vale, invece, il principio secondo cui l’interesse economico del creditore deve sempre essere necessariamente valutato in concreto. Ecco, perché l’omogeneità degli interessi economici andrebbe sempre riferita alle concrete possibilità di soddisfacimento del creditore e sarebbe influenzata dall’esistenza o meno di garanzie collaterali al rapporto principale. L’esistenza di creditori “garantiti” inseriti nella stessa classe con altri creditori “non garantiti” potrebbe influire sulla genuinità del consenso prestato da tali creditori alla proposta di concordato preventivo, influenzando il meccanismo di formazione della volontà della maggioranza all’interno della classe stessa. Da qui, la proposta dei giudici milanesi che hanno richiesto al preponente di depositare una relazione informatica sull’esistenza di creditori “garantiti” inseriti nell’unica classe dei creditori chirografari, al fine di verificare la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. La proposta merita di essere accolta, in quanto è necessario che per il corretto principio della forza vincolante della maggioranza, proprio quest’ultima si formi in maniera corretta.
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