CNDCEC, tirocinio presso la PA

Pubblicato il 27 giugno 2022

Con il Pronto Ordini 22 giugno 2022, n. 128, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili risponde al quesito pervenuto dall’Ordine di Cassino lo scorso 3 giugno, relativo allo svolgimento del tirocinio presso gli uffici del Tribunale. Nello specifico, l’Ordine aveva riferito di aver ricevuto delle richieste di interesse da parte del Tribunale in merito allo svolgimento di tirocini presso l’ufficio “spese di giustizia”.

Circa la possibilità di svolgere il tirocinio presso pubbliche amministrazioni ai fini del sostenimento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione, il CNDCEC rammenta che, durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante dovrà:

Il regolare luogo di svolgimento del tirocinio è lo studio professionale, ma non si esclude che lo stesso possa essere svolto anche altrove, a patto che venga rispettato il criterio per cui il tirocinante operi “sotto la supervisione e il controllo diretto” del dominus.

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ha previsto che i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministro per la Pubblica Amministrazione possono stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento del tirocinio presso Amministrazioni Pubbliche all’esito del corso di laurea, della durata di sei mesi, a condizione che:

Alla luce di ciò, l’eventuale accordo, stipulato dall’Ordine richiedente con il Tribunale, dovrebbe necessariamente prevedere il coinvolgimento diretto dei professionisti affidatari dei tirocinanti iscritti nel registro del tirocinio.

Il tirocinio potrà essere svolto presso la sede dell’Amministrazione Pubblica fino ad un massimo di sei mesi (non contestualmente al periodo di studi).

 

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