Cndcec, chiarimenti formativi CCII e revisori della sostenibilità

Pubblicato il 17 aprile 2025

Il 15 aprile 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emesso due comunicazioni importanti (PO n. 01/2025 e PO n. 02/2025), fornendo chiarimenti riguardo agli obblighi formativi per i professionisti iscritti agli appositi elenchi, con particolare riferimento al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) e alla rendicontazione della sostenibilità.

Obbligo formativo per gestori della crisi di impresa

Con il PO n. 01/2025 del 15 aprile, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito chiarimenti in merito alla formazione prevista dall'art. 356 CCII.

Obblighi formativi per revisore della rendicontazione di sostenibilità

Invece con il PO n. 02 del 15 aprile 2025, sempre con riferimento agli obblighi formativi per il revisore della rendicontazione della sostenibilità, sono state date indicazioni per il periodo transitorio (anni 2024 e 2025).

In merito al periodo transitorio (2024 e 2025), i revisori legali che intendono abilitarsi all'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno 5 crediti formativi in materia di sostenibilità.

Questi crediti devono essere ottenuti entro la data di presentazione della domanda di abilitazione (entro il 1° gennaio 2026).

È importante notare che i 5 crediti sono da considerarsi come un adempimento "una tantum", da completare nel corso del 2024 o 2025, e non possono essere frazionati tra i due anni.

La Ragioneria Generale dello Stato ha fornito ulteriori dettagli, specificando che tutti gli argomenti inclusi nel programma di formazione 2024, relativi a tematiche di sostenibilità, devono essere considerati parte degli obblighi formativi per i revisori legali in ambito di rendicontazione e attestazione di sostenibilità, anche se non erano originariamente previsti come "caratterizzanti" la revisione legale.

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