Gestori crisi d’impresa: nuovi obblighi formativi e criteri di equipollenza

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Gestori crisi d’impresa: nuovi obblighi formativi e criteri di equipollenza

In seguito all’entrata in vigore del Correttivo-ter (D.Lgs. n. 136/2024), il sistema formativo previsto per i gestori della crisi d’impresa è stato oggetto di un’importante razionalizzazione. Il decreto ha riconosciuto il valore della formazione professionale continua (FPC) già in essere, semplificando gli obblighi a carico dei professionisti e introducendo la possibilità di assolvere più adempimenti formativi attraverso un unico percorso, senza compromettere la qualità e la coerenza con gli standard richiesti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

In questo contesto, con l’Informativa n. 48 del 28 marzo 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha ufficializzato i criteri di equipollenza tra l’aggiornamento biennale obbligatorio previsto per i gestori della crisi e i corsi accreditati di FPC.

La comunicazione fa seguito alla seduta del Consiglio Nazionale del 26 marzo 2025 e recepisce quanto indicato nelle più recenti FAQ ministeriali, pubblicate dal Ministero della Giustizia il 26 febbraio 2025, che hanno confermato la validità dell’impostazione proposta dal Consiglio.

Le novità introdotte dal Correttivo-ter

Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cosiddetto Correttivo-ter), entrato in vigore il 28 settembre 2024, ha apportato modifiche rilevanti all’articolo 356 del Codice della crisi, ridefinendo gli obblighi formativi dei gestori della crisi.

Le principali novità:

  • Riduzione dell’obbligo formativo biennale:
    Il monte ore richiesto per l’aggiornamento biennale è stato ridotto da 40 a 18 ore. Questo snellisce sensibilmente il carico formativo richiesto ai professionisti (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro) iscritti nell’Elenco nazionale.
  • Introduzione della possibilità di equipollenza:
    È stata riconosciuta agli Ordini professionali la possibilità di stabilire criteri di equipollenza tra l’aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua (FPC). Questo consente una razionalizzazione degli obblighi formativi, evitando inutili duplicazioni.

I criteri di equipollenza definiti dal CNDCEC

Il Consiglio Nazionale, già a ottobre 2024, aveva individuato dei criteri di equipollenza da sottoporre all’attenzione del Ministero della Giustizia. Ora, alla luce delle recenti conferme ministeriali, ha ufficializzato i seguenti requisiti affinché un corso di FPC possa essere considerato equipollente all’aggiornamento biennale previsto dall’art. 356:

1. Tempistica di realizzazione

  • I corsi devono essere stati realizzati a partire dal 28 settembre 2024, data di entrata in vigore del correttivo-ter.

2. Accreditamento

  • Devono essere accreditati dal CNDCEC ai fini dell’obbligo FPC secondo il Regolamento pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia (n. 18 del 30 settembre 2023).

3. Contenuti coerenti

  • Devono trattare argomenti previsti dalle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura (1° febbraio 2023), eventualmente aggiornati con i contenuti del correttivo-ter.

4. Durata minima su contenuti rilevanti

  • Almeno 6 ore devono essere dedicate ai temi previsti dalle linee guida sopra indicate.

5. Chiarezza dell’attestazione

  • L’attestato di partecipazione deve indicare chiaramente:
    • la durata del corso;
    • la doppia valenza del corso (equipollenza tra FPC e aggiornamento biennale ex art. 356, comma 2).

6. Soggetti erogatori autorizzati

  • I corsi devono essere organizzati da:
    • CNDCEC;
    • Ordini territoriali;
    • SAF – Scuole di Alta Formazione degli Ordini;
    • Altri enti autorizzati secondo l’art. 11 del Regolamento FPC.

7. Esclusione di corsi monotematici

  • I corsi non devono essere focalizzati esclusivamente sul sovraindebitamento (art. 4 del DM 202/2014), se non soddisfano le condizioni di cui alla lettera d) (cioè le 6 ore sui temi previsti).

8. Finalità formativa specifica

  • I corsi non devono essere destinati all’assolvimento dell’obbligo formativo per l’iscrizione all’Elenco degli esperti indipendenti ex art. 13 del Codice della crisi.

Obbligo degli Ordini territoriali

Il CNDCEC invita espressamente i Presidenti degli Ordini territoriali a diffondere l’Informativa n. 48/2025 tra gli iscritti, in modo che possano:

  • sfruttare le nuove sinergie tra FPC e aggiornamento biennale;
  • pianificare in modo efficiente il proprio percorso formativo;
  • evitare duplicazioni e dispersioni di tempo e risorse.
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